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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17407/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che, per i provvedimenti successivi al 4 agosto 2017, l'imputato non possa proporre personalmente ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato ha impugnato personalmente, con memoria sottoscritta e trasmessa tramite l'Ufficio matricola della casa circondariale, l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 luglio 2024. Il ricorso non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa dalla Corte riguarda esclusivamente l'ammissibilità del ricorso personale per cassazione dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017. La Corte rileva che, essendo sia il provvedimento impugnato sia il ricorso successivi al 4 agosto 2017, l'imputato non poteva proporre personalmente il ricorso, che doveva essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma richiede la sottoscrizione del difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso privo dei requisiti formali richiesti dalla legge.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione per gli atti successivi alla sua entrata in vigore.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello

    Richiamata come precedente delle Sezioni Unite che afferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato dopo la riforma del 2017.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione contro provvedimenti successivi al 4 agosto 2017.
  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile de plano dalla Corte di cassazione.
  • In caso di ricorso personalmente proposto dall'imputato in violazione delle regole di rappresentanza tecnica, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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