Cassazione Penale, Ordinanza n. 36127/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza dell’8 aprile 2025 della Corte d’appello di Bari. Ha dedotto due motivi, relativi al giudizio di responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva; la memoria difensiva ha inoltre chiesto l’assegnazione del ricorso alla sezione tabellarmente competente e ha ulteriormente illustrato i motivi. Il testo non espone ulteriori dettagli sui fatti contestati né sul reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i due motivi riproducevano censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. Per effetto dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il testo non riporta ulteriori statuizioni sulla richiesta di assegnazione alla sezione tabellarmente competente.
Norme richiamate
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici.
- Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia possibile escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36094/2026 del 14/10/2026
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36111/2026 del 14/10/2026
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36114/2026 del 14/10/2026
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36115/2026 del 14/10/2026
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36116/2026 del 14/10/2026
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36120/2026 del 14/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →