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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36127/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza dell’8 aprile 2025 della Corte d’appello di Bari. Ha dedotto due motivi, relativi al giudizio di responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva; la memoria difensiva ha inoltre chiesto l’assegnazione del ricorso alla sezione tabellarmente competente e ha ulteriormente illustrato i motivi. Il testo non espone ulteriori dettagli sui fatti contestati né sul reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i due motivi riproducevano censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. Per effetto dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il testo non riporta ulteriori statuizioni sulla richiesta di assegnazione alla sezione tabellarmente competente.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

    L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia possibile escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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