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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09143/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno di reclusione per cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contestata come fatto rientrante nell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: con il primo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità; con il secondo, lamentata mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era stato presentato oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla sentenza di appello con motivazione contestuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che la sentenza di appello era stata pronunciata il 16/04/2025 con motivazione contestuale e che il ricorso era stato presentato il 20/06/2025, quando il termine di impugnazione era già scaduto il 01/05/2025. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    È la norma incriminatrice richiamata per la cessione di cocaina; la sentenza di merito aveva ricondotto il fatto a tale fattispecie, ma la Corte di cassazione non ne ha esaminato l'applicazione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata se risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine perentorio di impugnazione è inammissibile e preclude l'esame dei motivi di merito.
  • Quando la sentenza di appello è pronunciata con motivazione contestuale, il termine per proporre ricorso decorre dalla data della pronuncia stessa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
  • Le doglianze relative alla motivazione e all'applicazione della fattispecie incriminatrice non possono essere esaminate nel merito se il ricorso è tardivo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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