Sentenza n. 619/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari) A. della determina n. 2626 del 23 maggio 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata il 29.05.2025, avente ad oggetto il “Rigetto della domanda di sostegno n. 94250121376 prot. AGEA.ASR.2019.0990509 del 28.06.2019”; B. ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono al rigetto della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente: (i) nota Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direttore del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture, prot. Argea n. 71145 del 02.11.2021; (ii) nota Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR di Argea prot. n. 6624 del 08.02.2022; (iii) nota Direttore del Servizio Territoriale Nuorese prot. n. 10331 del 14.02.2025 (conosciuta soltanto per estremi); (iv) note Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR prot. n. 11862 del 20.02.2025 e prot. n. 12563 del 21.02.2025 (conosciute soltanto per estremi); C. sempre ove occorra, del bando annualità 2019 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2023 - Misura 8 - SottoMisura 8.3., soltanto nella parte in cui (art. 23 - Disposizioni Finali) prevede che “Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA”; D. degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali l’Agenzia Argea ha deciso di escludere la domanda di sostegno della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di una domanda di sostegno nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Misura 8, Sottomisura 8.3, successivamente annullato in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola ha impugnato la determinazione con cui ARGEA aveva rigettato la domanda di sostegno presentata nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, nonché gli atti presupposti, consequenziali e, ove occorresse, la clausola del bando relativa alla possibilità di adottare ulteriori disposizioni attuative. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, ARGEA ha annullato in autotutela il provvedimento di rigetto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. ARGEA ha concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese, in ragione della rimozione spontanea dell’atto, dell’assenza di un accertamento giudiziale della sua illegittimità e dell’assunto secondo cui il risultato sostanziale sarebbe stato raggiunto anche senza il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’annullamento in autotutela del diniego, intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso, costituiva un provvedimento satisfattivo, almeno con riferimento alla fase procedimentale allora in esame. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato ARGEA alla rifusione in favore della ricorrente. La rimozione spontanea dell’atto e la definizione bonaria possono incidere positivamente sulla quantificazione delle spese, poiché evitano l’accertamento giudiziale dell’illegittimità, ma non escludono radicalmente la condanna in assenza di un espresso accordo tra le parti. È stato inoltre ritenuto privo di riscontro l’argomento secondo cui il risultato sarebbe stato raggiunto anche senza il ricorso, poiché l’autotutela era intervenuta solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso, peraltro proposto in prossimità della scadenza del termine d’impugnazione. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se assolto.
Norme richiamate
La sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo determina la cessazione della materia del contendere quando viene meno l’interesse alla decisione sulla domanda originaria.
Massime di principio
- Quando, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato adottando un provvedimento satisfattivo, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, almeno con riferimento alla fase procedimentale definita dall’atto rimosso.
- La rimozione spontanea dell’atto impugnato dopo la proposizione del ricorso non esclude, in assenza di un espresso accordo tra le parti, la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della regolazione delle spese, l’intervento dell’autotutela successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso costituisce elemento idoneo a escludere che il risultato sostanziale fosse stato conseguito indipendentemente dall’iniziativa processuale del ricorrente.
- La definizione bonaria della controversia può giustificare una riduzione della quantificazione delle spese in considerazione del comportamento processuale corretto dell’amministrazione, ma non comporta di per sé la loro integrale compensazione.
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