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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11061/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato integralmente la condanna pronunciata dal Tribunale per furto consumato pluriaggravato, commesso in data 22 maggio 2013. In particolare, denuncia difetto di motivazione sia sulla valutazione del riconoscimento fotografico effettuato in udienza dalla persona offesa, sia sulla valutazione dell’alibi offerto a dibattimento e ritenuto non attendibile dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che le censure sono generiche, non specifiche e sostanzialmente reiterative di questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che i motivi sono manifestamente infondati perché vaghi, non specifici e privi di una critica argomentata alle ragioni della decisione impugnata, limitandosi a riproporre questioni di merito già valutate. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., poiché non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente nel controllo sulla tenuta della motivazione probatoria; nel testo non è citato espressamente, quindi non si assume come norma effettivamente richiamata.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue all’inammissibilità salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710

    La Corte la usa come precedente sul requisito di specificità del ricorso per cassazione, che deve contenere una critica argomentata e non generiche deduzioni.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate: deduzioni vaghe, generiche o meramente ripetitive di questioni già esaminate in merito non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Quando la doglianza investe apprezzamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito, il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La semplice contestazione del riconoscimento della persona offesa o della valutazione dell’alibi non è sufficiente se non evidenzia un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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