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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16854/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Milanese impugnava per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina, in sede di rinvio dalla sentenza rescindente, aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento di aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata con l'applicazione dell'assegnazione a una casa di lavoro. Denunciava violazione di legge (artt. 626 e 627 c.p.p., artt. 216 e 231 c.p.) e ha contestato che il Tribunale di sorveglianza non avesse osservato il preciso mandato della sentenza rescindente, omettendo di valutare e motivare se il fatto successivo (reato indicato dall'art. 635 c.p.) fosse da considerare come ripetizione/pluralità di violazioni o come trasgressione 'particolarmente grave', nonché se la libertà vigilata fosse stata effettivamente eseguita, condizioni necessarie per legittimare l'aggravamento della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza, nel giudicare in sede di rinvio, ha disatteso il mandato della sentenza rescindente limitandosi a constatare la commissione di un ulteriore reato senza specificare se si trattasse di una pluralità di violazioni o di una violazione particolarmente grave e senza valutare l'effettiva esecuzione della misura di libertà vigilata. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.

Norme richiamate

  • art. 626 c.p.p.

    Riferimento procedurale utilizzato nella censura: la Corte ha valutato che i rilievi di violazione di legge e l'osservanza del mandato della decisione rescindente rientrano nell'ambito delle impugnazioni previste dalle norme processuali; il mancato rispetto del corretto criterio di motivazione e di applicazione della norma processuale giustifica l'annullamento.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Riferimento alle conseguenze dell'impugnazione e alla disciplina dei provvedimenti in sede di cassazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale di rinvio doveva conformarsi al contenuto ed ai limiti del provvedimento rescindente e motivare specificamente le ragioni dell'aggravamento, così come indicato dalla decisione di rinvio.

  • art. 216 c.p.

    Norma di sistema sulle misure di sicurezza personali: la Corte l'ha richiamata come cornice normativa che impone al giudice di valutare la legittimità e la proporzionalità dell'aggravamento della misura di sicurezza, con adeguata motivazione in ordine alla pericolosità e alla necessità della misura più afflittiva.

  • art. 231 c.p.

    La Corte ha richiamato espressamente il primo comma di questa norma: quando la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi, il giudice può aggiungere la cauzione di buona condotta, ma solo in casi di particolare gravità, o di ripetizione della medesima trasgressione, o qualora il trasgressore non presti la cauzione, può sostituire la libertà vigilata con l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. La Corte ha affermato che il giudice dell'aggravamento deve indicare chiaramente quale di tali condizioni sussista (ripetizione/pluralità o particolare gravità) e valutare l'effettiva esecuzione della misura.

  • art. 635 c.p.

    Citato nel testo come il reato ulteriormente commesso da Milanese: la Corte ha ritenuto che la semplice contestazione di un nuovo reato non sia automaticamente sufficiente per l'aggravamento; occorre che il giudice chiarisca se l'episodio costituisce ripetizione/pluralità o una violazione particolarmente grave ai sensi dell'art. 231.

Massime di principio

  • L'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata verso l'assegnazione a una casa di lavoro può essere disposto solo se il giudice dimostra specificamente che la trasgressione è 'particolarmente grave' o che si tratta di una ripetizione/pluralità di violazioni, oppure se ricorre il caso in cui il trasgressore non presta la cauzione; non è sufficiente la mera constatazione di un nuovo reato.
  • In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione, il giudice di merito deve attenersi al mandato della decisione rescindente e affrontare puntualmente i punti che la Corte ha indicato, fornendo motivazione esplicita e circostanziata; la mancata ottemperanza giustifica l'annullamento e il nuovo rinvio.
  • Il giudice deve altresì valutare e motivare se la misura di libertà vigilata sia stata effettivamente eseguita, perché l'idoneità dell'aggravamento dipende anche dall'effettiva attuazione della misura antecedente.
  • Per il difensore, nelle contestazioni relative all'aggravamento, è utile sollevare l'assenza di motivazione specifica su pluralità o gravità della trasgressione e chiedere che il giudice indichi i presupposti normativi dell'aggravamento; per il giudice di merito è essenziale documentare la maggiore pericolosità del soggetto.
  • Le censure formali sugli articoli di procedura (es. art. 626 e 627 c.p.p.) possono essere efficaci quando dimostrano il mancato rispetto del principio di legalità e del contenuto del provvedimento rescindente; la Corte di cassazione verifica l'aderenza del giudice di rinvio a tali parametri.

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