Cassazione Penale, Sentenza n. 10993/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 20/07/2022 per "abnormità", contestando la dichiarazione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. e del conseguente decreto di rinvio a giudizio, con restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica. Si sosteneva che il Tribunale avesse esercitato il potere al di fuori dei casi consentiti, nonostante il precedente decreto di latitanza del G.I.P. e la rimessione degli atti al G.U.P., e che i diritti dell'imputato non fossero stati compressi nelle indagini preliminari, sicché la rimessione non giustificava la nullità contestata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non sussisteva abnormità. Ha richiamato la distinzione tra abnormità strutturale e funzionale e la consolidata giurisprudenza che ritiene legittimo il potere del giudice per l'udienza preliminare di dichiarare la nullità dell'avviso ex art. 415-bis e del decreto di rinvio a giudizio e di restituire gli atti al Pubblico ministero. Tale provvedimento, anche se comporta una regressione del procedimento, rientra nelle funzioni del giudice e non determina una stasi irrimediabile del processo, poiché il P.M. può rinnovare validamente le notifiche. La Corte ha perciò escluso che il provvedimento impugnato fosse "abnorme" e ha respinto il ricorso.
Norme richiamate
La Corte ha considerato che la declaratoria di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e del conseguente decreto di citazione a giudizio rientra nei poteri del giudice per l'udienza preliminare e non costituisce di per sé abnormità, dovendo il P.M. poter rinnovare la notificazione.
Richiamato in relazione alle notificazioni eseguite sulla base del decreto di latitanza; la nullità del decreto di latitanza e degli atti notificativi ad esso collegati può estendersi alle notifiche relative all'avviso ex art. 415-bis.
Sentenza Sezioni Unite n.25957 del 26/03/2009 (Toni)
Principio secondo cui il regresso del procedimento non è automaticamente "abnorme": l'abnormità sussiste solo se il giudice ha agito in carenza di potere, mentre la restituzione degli atti al P.M. rientra nei poteri del giudice anche se basata su un errore.
Sentenza Sez. 5 n.1855 del 08/10/2021 (Stilo)
Conferma che la nullità dell'avviso ex art. 415-bis per difetti di notifica non comporta abnormità quando rientra nei poteri giudiziari e consente la rinnovazione dell'atto da parte del P.M.
Sentenza Sez. 2 n.28302 del 25/06/2021 (Amore)
Affermata la possibilità di estendere la restituzione degli atti al P.M. anche per coimputati non direttamente affetti dalla nullità, per ragioni di connessione fra le condotte.
Sentenza Sez. 2 n.37601 del 06/06/2019 (Battaglia)
Conferma che la rettifica della valutazione del G.U.P. sulla regolarità delle notifiche, pur errata, non rende il provvedimento abnorme se resta nell'ambito dei poteri giudiziari.
Sentenza Sez. 2 n.10640 del 30/01/2020 (Portincasa)
Ribadito che l'abnormità funzionale si verifica solo quando il provvedimento impone al P.M. un adempimento che concretizzi un atto nullo o renda impossibile il prosieguo del procedimento; altrimenti il P.M. è tenuto ad osservare i provvedimenti del giudice.
Massime di principio
- La dichiarazione di nullità dell'avviso ex art. 415-bis e la restituzione degli atti al P.M. rientrano, di norma, nei poteri del giudice per l'udienza preliminare e non costituiscono di per sé "abnormità" impugnabile in Cassazione.
- L'abnormità del provvedimento giudiziario sussiste solo quando il giudice agisce in carenza di potere o con decisione talmente estranea all'ordinamento da determinare la stasi irrimediabile del processo.
- Se la nullità riguarda le notifiche eseguite in forza di un decreto (es. decreto di latitanza), il G.U.P. può estendere la declaratoria di nullità e la restituzione degli atti anche per motivi di connessione fra imputati; ciò non implica automaticamente l'illegittimità dell'atto giudiziario.
- Il rimedio corretto per il Pubblico ministero, in presenza di restituzione degli atti per vizi di notifica, è la rinnovazione delle notifiche e il prosieguo dell'azione penale, salvo che il provvedimento imponga adempimenti materiali impossibili o illegittimi.
- Il ricorso per cassazione per abnormità deve essere usato con estrema cautela: è ammissibile soltanto quando è possibile dimostrare che il provvedimento giudiziario esce completamente dall'ordine giuridico o impedisce definitivamente il prosieguo del processo.
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