Cassazione Penale, Sentenza n. 18755/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di confisca (23/12/2021) che ha confermato la misura del Tribunale di Torino su un consistente compendio immobiliare e aziendale. Le censure principali riguardano: 1) utilizzabilità e acquisizione delle intercettazioni d'altro procedimento penale; 2) la sussistenza e la perimetrazione temporale della pericolosità sociale di Lorenzo Marrocu; 3) l'inutilizzabilità di alcune prove e la mancata audizione di testi (in particolare Nicoletta Altieri); 4) la presunta fittizietà delle intestazioni e l'illiceità delle provviste finanziarie; 5) l'illegittimità della confisca di quote e singoli beni (in particolare il 50% della Atheras Immobiliare s.r.l. e le somme versate per la sottoscrizione del capitale nel luglio 2009); 6) per Buonfiglio, l'errata qualificazione processuale (terzo interessato vs. proposto) e la conseguente limitazione delle facoltà difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Tiziana Buonfiglio e ha annullato con rinvio il decreto impugnato limitatamente alla sua posizione, disponendo che la Corte di appello di Torino riesamini la sua posizione secondo i principi esposti (distinguendo chiaramente la veste di proposto dalla veste di terzo interessato e garantendo il corretto contraddittorio). Il ricorso di Lorenzo Marrocu è stato invece, nella sostanza, rigettato: la gran parte delle censure (utilizzabilità intercettazioni, giudizio di pericolosità, sproporzione e confiscabilità dei beni) è stata ritenuta infondata; tuttavia la Corte ha parzialmente accolto una censura relativa alla somma versata il 27 luglio 2009 per la sottoscrizione delle quote della Atheras Immobiliare s.r.l., ordinando l'annullamento limitato e il rinvio per approfondire la questione della provenienza di quella specifica provvista.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e misure di prevenzione)
art. 1 lett. b), art. 10 comma 3, art. 23 comma 2, art. 24 comma 1, art. 27 comma 2
Distinzione netta tra la figura del "proposto" (soggetto con pericolosità sociale) e del "terzo interessato" (formale intestatario non autonomamente pericoloso); disciplina della confisca di prevenzione; limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro i provvedimenti di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge).
art. 270, art. 12, art. 606 (lett. e) menzionato nella giurisprudenza)
Art. 270: limiti di utilizzabilità delle intercettazioni ma nel procedimento di prevenzione le intercettazioni d'altro giudizio sono utilizzabili entro i limiti stabiliti; loro allegazione è onere della parte che ne deduce l'inutilizzabilità. Art. 12: questione di connessione tra procedimenti rilevante per l'utilizzabilità; in materia di prevenzione il principio di autonomia del procedimento limita l'efficacia del vincolo di connessione. Art. 606 lett. e): la cassazione in materia di misure di prevenzione non può trasformarsi in sindacato sull'illogicità manifesta della motivazione, salvo vizio di motivazione inesistente o apparente.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione va sempre distinta la posizione del "proposto" (soggetto investito della misura per pericolosità sociale) da quella del "terzo interessato" (formale intestatario): le due qualificazioni sono incompatibili e implicano oneri probatori e limiti investigativi diversi.
- Le intercettazioni disposte in altri procedimenti possono essere utilizzate nel giudizio di prevenzione; tuttavia chi ne contesta l'utilizzabilità deve allegare e provare i vizi (es. mancanza dei decreti autorizzativi). Il giudice della prevenzione non è tenuto ad acquisire d'ufficio tali decreti.
- In Cassazione contro provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a vizi di legge (violazione di norme e motivazione assente o meramente apparente); non è ammessa una rinnovata valutazione dei fatti o una rivalutazione critica estesa della motivazione se non nei casi tassativi previsti.
- Per la confisca di prevenzione è decisivo il collegamento tra incrementi patrimoniali e provvista illecita: la documentazione contabile e bancaria (movimentazioni, fatture, giustificativi) e l'analisi peritale sono strumenti chiave; lacune argomentative su singole provviste possono comportare annullamento e rinvio limitato.
- Se un terzo contesta la confisca deve, per consolidata giurisprudenza, dimostrare la mancanza di fittizietà delle intestazioni (ossia fornire una giustificazione probante sulla provenienza lecita dei fondi utilizzati), mentre non può, in linea generale, rimettere in discussione i presupposti della pericolosità sociale del proposto se non riconosciuto come tale dalla motivazione.
- Quando la motivazione di merito non chiarisce in modo adeguato la provenienza di singole somme o non valuta compiutamente il dies a quo/dies ad quem della pericolosità sociale, la Cassazione può disporre l'annullamento limitato e il rinvio per il chiarimento puntuale di quegli aspetti.
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