Cassazione Penale, Sentenza n. 32202/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari per il tentato omicidio dell'ex compagna, ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la sua richiesta di assentarsi quotidianamente dal domicilio per svolgere l'attività di macellaio. L'istanza era motivata dalla necessità di lavorare; il Tribunale aveva negato l'autorizzazione ritenendo che l'attività comportasse contatto obbligato con armi da taglio e che la pregressa condanna per evasione rendesse l'indagato inaffidabile rispetto al rispetto delle prescrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse coerente e logica: primo passaggio, l'attività di macellaio comporta uso di armi da taglio; secondo passaggio, la condanna per evasione denota inaffidabilità nel rispetto delle prescrizioni; deduzione finale, consentire l'uso di armi da taglio a persona inaffidabile comporta pericolo di reiterazione del reato. La Corte ha respinto gli argomenti del ricorrente (addebiti ammessi e risarcimento, natura passionale del reato, distanza della macelleria dalla vittima, uso di arma diversa nel fatto) come inconferenti, ricordando che il pericolo riguarda la reiterazione di reati della stessa specie e la continuità del periculum libertatis, non l'imminenza di specifiche occasioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo va inteso come continuità del periculum e non come imminenza di specifiche occasioni di recidiva; il pericolo riguarda la reiterazione di reati della stessa specie e non la ripetizione del medesimo fatto concreto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso la decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice può motivatamente negare la concessione di attività lavorative che comportino l'uso di strumenti pericolosi se il beneficiario ha precedenti comportamenti che ne evidenziano l'inaffidabilità.
- La valutazione del pericolo di reiterazione si riferisce alla possibilità di nuovi reati della stessa specie, non alla identità dello strumento impiegato nel fatto originario (arma da fuoco vs arma da taglio).
- L'ammissione delle responsabilità e il risarcimento del danno non sono automaticamente idonei a escludere il rischio di reiterazione quando la decisione cautelare si fonda su elementi di personalità e di comportamento recenti o rilevanti.
- Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'esistenza di occasioni imminenti di recidiva, ma la persistenza nel tempo di elementi prognostici che rendono concreto il rischio di reiterazione.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: la Cassazione verifica la presenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, non la valutazione esatta degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
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