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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27903/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. e la Corte di appello di Napoli aveva integralmente confermato la condanna. Contro tale decisione egli ha proposto ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente con delega al difensore al solo deposito dell'atto, lamentando l'insufficienza della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo, ritenendo il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. La delega al deposito è stata considerata irrilevante, perché non trasferisce al difensore la titolarità dell'atto di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Ha quindi definito il procedimento senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato per affermare che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte secondo le forme indicate dalla Corte.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato per stabilire che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Utilizzato per definire il procedimento senza formalità, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, dopo la modifica normativa del 2017, non è validamente proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato all"esercizio davanti alla Corte di cassazione.
  • La sola delega al difensore per il deposito dell"atto non è sufficiente a conferirgli la titolarità del ricorso, quando l"atto impugnatorio resta formalmente sottoscritto dalla parte.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell"albo speciale integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che la Corte debba esaminare le doglianze di merito.
  • In caso di inammissibilità definita senza formalità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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