Cassazione Civile, Ordinanza n. 18724/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nel punto indicato della motivazione l'espressione "Corte di Appello di Venezia" fosse sostituita con "Tribunale di Venezia", così rendendo conforme la motivazione al dispositivo già corretto. La decisione è stata quindi di mero perfezionamento formale della precedente ordinanza, senza incidere sul merito della causa originaria.
Esito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
Il procedimento non riguarda il merito della controversia originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 33365/2022. In quella decisione, il dispositivo indicava correttamente il Tribunale di Venezia quale giudice di rinvio, mentre nel corpo della motivazione, al punto 6 di pagina 7, era stato erroneamente scritto che il rinvio dovesse avvenire alla Corte d'appello di Venezia. L'Ufficio ha promosso la correzione d'ufficio; il Procuratore Generale ha aderito chiedendo la sostituzione della menzione erronea con quella corretta. La questione, quindi, era esclusivamente se ricorresse un mero errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che l'ordinanza della Cassazione affetta da errore materiale può essere corretta anche d'ufficio dalla stessa Corte.
Massime di principio
- L'errore materiale nella decisione di legittimità è emendabile quando risulti evidente dal confronto tra dispositivo e motivazione e non incida sul contenuto sostanziale della pronuncia.
- Se il dispositivo individua correttamente il giudice di rinvio e la motivazione contiene una diversa indicazione per mera svista, prevale il contenuto del dispositivo e la motivazione deve essere resa conforme.
- La correzione ex art. 391-bis c.p.c. può essere disposta anche su iniziativa d'ufficio della Corte di cassazione, previa comunicazione alle parti e al Pubblico Ministero.
- Quando il giudice di rinvio è già chiaramente desumibile dalla struttura della decisione e dalla precedente declinatoria di giurisdizione, l'erronea indicazione del giudice nell'apparato motivazionale costituisce una mera svista ininfluente.
Come è indicizzato
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