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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13918/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso, incentrato sul vizio motivazionale e riferito agli artt. 192 e 546 c.p.p. In concreto, contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, sostenendo implicitamente una diversa lettura delle emergenze processuali rispetto a quella posta a base della condanna. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, priva di specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata e, in realtà, diretta a ottenere una rivalutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non autosufficiente sul piano critico, perché non confrontato specificamente con la motivazione della sentenza d'appello, e comunque volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro della censura motivazionale sulla valutazione della prova; la Corte evidenzia che il ricorso non individua specifici travisamenti né si confronta criticamente con la motivazione di merito.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato quale norma relativa alla motivazione della sentenza; la censura è ritenuta inammissibile perché non sviluppa una critica specifica alla motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di alternativa lettura delle fonti di prova.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico e critico con le ragioni della decisione impugnata.
  • Per denunciare utilmente un vizio motivazionale occorre individuare puntualmente gli specifici passaggi della sentenza e gli eventuali travisamenti delle emergenze processuali su cui si fonda la decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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