Cassazione Penale, Sentenza n. 24374/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Olivieri ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di restituzione nel termine per proporre appello/opporsi alla sentenza di condanna. Il motivo unico denunciava violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e vizi di motivazione: la difesa contestava che la Corte territoriale non avesse spiegato in che modo avesse ritenuto provata una comunicazione formale (tramite la società Argenta SOA s.p.a.) né che questa avesse consegnato all'Olivieri copia della sentenza contumaciale, e sosteneva che l'effettiva conoscenza della sentenza era avvenuta solo con l'accesso in cancelleria (richiesta di copia del 6 ottobre 2022) e dunque doveva essere valutata ai sensi dell'art. 175 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha riaffermato il principio che l'istante ha un mero onere di allegazione circa le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e che, in presenza di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza e in assenza di prova positiva della conoscenza stessa, il giudice deve disporre la restituzione nel termine. La Corte d'appello di Potenza aveva impropriamente richiesto al ricorrente una prova positiva della tempestiva conoscenza (onere quasi impossibile). Pertanto la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello.
Norme richiamate
L'art. 175 impone all'istante un mero onere di allegazione sulle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento; il giudice, esercitando i poteri di accertamento, deve verificare se l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza e, in presenza di incertezza e mancata prova positiva della conoscenza, deve disporre la restituzione nel termine
legge 28 aprile 2014, n. 67 (modifica art. 175 c.p.p.)
La modifica legislativa ha rafforzato il dovere del giudice di accertare l'effettiva conoscenza del provvedimento e ha sancito il regime dell'onere di allegazione a carico dell'istante, con conseguente necessità di disporre la restituzione in caso di incertezza probatoria
Massime di principio
- Quando si chiede la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. l'interessato deve allegare i motivi della mancata conoscenza del provvedimento (onere di allegazione, non di prova piena)
- Il giudice deve compiere accertamenti e, se non emerge una prova certa o anche indiziaria della tempestiva conoscenza, deve ordinare la restituzione nel termine: non può imporre all'istante un onere probatorio positivo impossibile da adempiere
- La richiesta di copia degli atti o della sentenza in cancelleria e la documentazione dell'avvenuto accesso costituiscono elementi rilevanti per dimostrare la mancata conoscenza formale e per giustificare tempestive istanze di restituzione
- L'effettiva conoscenza del provvedimento va riferita al momento in cui l'interessato ha potuto prendere contezza del contenuto in un atto formale: se ciò non è dimostrabile con prova certa, va comunque favorita la restituzione per consentire il diritto di difesa
- In pratica, se si riceve notizia informale di una condanna, è opportuno recarsi immediatamente in cancelleria, richiedere e documentare la copia degli atti e, se necessario, proporre tempestivamente istanza di restituzione nel termine allegando tali fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24353/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24355/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24356/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24357/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24358/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24359/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →