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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14224/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un legale rappresentante di associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili per Ires, Irap e Iva relativi all’anno d’imposta 2009, con irrogazione di sanzioni e contestazione di responsabilità solidale del rappresentante per le violazioni. La Commissione di primo grado aveva respinto il ricorso; in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva invece accolto l’impugnazione ritenendo tardiva la notifica dell’avviso, perché avvenuta il 24 dicembre 2015 oltre il termine decadenziale che la Corte regionale aveva individuato nel 31 dicembre 2014. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2, comma 2, d.P.R. 322/1998, sostenendo che per Ires e Irap il termine decadenziale non poteva essere calcolato assumendo automaticamente il 2009 come anno di riferimento, senza verificare la data effettiva di presentazione della dichiarazione e soprattutto il periodo d’imposta dell’associazione, che dallo statuto risultava chiuso al 30 giugno di ogni anno; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 57 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 8, comma 1, d.P.R. 322/1998, sostenendo che per l’Iva, in caso di omessa dichiarazione, si applica il termine quinquennale e non quello quadriennale, mentre la sentenza impugnata non aveva verificato se la dichiarazione fosse stata presentata e aveva trascurato che la parte aveva riconosciuto l’omissione, affermando di non essere tenuta alla presentazione per il regime agevolato 398/1991.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché accerti in fatto, per Ires e Irap, quale fosse il periodo d’imposta effettivo e quando fosse stata presentata la dichiarazione, e verifichi, per l’Iva, se la dichiarazione fosse stata omessa e quindi se si applicasse il termine quinquennale di accertamento. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro del vizio dedotto per violazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata"

    Per Ires e, per il rinvio normativo, per il calcolo del termine decadenziale occorre individuare il momento effettivo di presentazione della dichiarazione, che dipende dalla chiusura del periodo d’imposta; il termine quadriennale non può essere applicato in astratto solo perché si controverte dell’annualità indicata nell’avviso.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. n. 322 del 1998

    "I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta"

    La decorrenza del termine per presentare la dichiarazione Ires e Irap va ancorata alla chiusura del periodo d’imposta, che può non coincidere con l’anno solare; perciò il giudice deve verificare lo statuto o altro titolo che disciplini l’esercizio sociale.

  • art. 4 d.P.R. n. 598 del 1973

    "Il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione del soggetto passivo, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo d’imposta è costituito dall'anno solare"

    Il periodo d’imposta è normalmente l’esercizio sociale e solo in mancanza di diversa previsione coincide con l’anno solare.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    "Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"; "In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata"

    Per l’Iva il termine ordinario quadriennale opera solo se la dichiarazione è stata presentata; in caso di omessa dichiarazione opera il termine quinquennale, più favorevole all’azione accertativa.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 322 del 1998

    "Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre, in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale"

    Il termine di presentazione della dichiarazione Iva si collega all’anno solare precedente; se la dichiarazione è omessa, il giudice deve applicare il regime decadenziale previsto per tale ipotesi.

  • L. n. 398 del 1991

    È richiamata solo nel fatto storico, come regime agevolato invocato dalla parte per sostenere di non essere tenuta alla presentazione della dichiarazione Iva.

Massime di principio

  • Ai fini del rispetto dei termini decadenziali per l’accertamento di imposte sui redditi e Irap, il giudice deve verificare in concreto la data di presentazione della dichiarazione e il periodo d’imposta effettivo risultante da legge o atto costitutivo, non potendo assumere automaticamente come riferimento l’anno d’imposta indicato nell’avviso.
  • Quando il contribuente è un ente con esercizio sociale diverso dall’anno solare, il termine per la presentazione della dichiarazione e, a cascata, quello per l’accertamento decorrono dalla chiusura dell’esercizio e non dalla mera annualità civilistica.
  • In materia Iva, il termine ordinario quadriennale per la notifica dell’avviso presuppone che la dichiarazione sia stata presentata; se la dichiarazione è omessa, opera il termine quinquennale previsto dalla legge.
  • La decadenza dal potere di accertamento non può essere dichiarata senza un previo accertamento in fatto dei presupposti normativi che determinano quale termine sia applicabile; la mera indicazione dell’anno cui si riferiscono i tributi non basta.
  • Il giudice di merito deve confrontarsi con gli elementi documentali che evidenziano il diverso periodo di esercizio o l’omissione dichiarativa, perché tali circostanze possono incidere in modo decisivo sulla tempestività dell’azione accertativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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