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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12156/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura contabile nei confronti degli amministratori di una cooperativa che aveva gestito, in forza di convenzione con la pubblica amministrazione, un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. Ai ricorrenti veniva contestata la distrazione di risorse pubbliche erogate per l'accoglienza verso finalità diverse da quelle istituzionali. Nel ricorso per cassazione i convenuti hanno contestato la giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo, da un lato, che la gestione del centro fosse regolata da uno strumento privatistico e, quindi, da un rapporto paritario con la P.A.; dall'altro, che il danno azionato fosse un danno civilistico da inadempimento contrattuale e non un danno erariale. Veniva inoltre dedotto un asserito errore della sentenza impugnata quanto al contenuto delle convenzioni richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile. Ha affermato che, nonostante la forma privatistica della convenzione, l'affidamento della gestione dei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si inserisce in un sistema normativo volto alla realizzazione di interessi pubblicistici di rilievo generale; l'attività del soggetto privato concorre quindi a un servizio pubblico complessivo e dà luogo a un rapporto di servizio con la P.A. Ha altresì escluso che il pregiudizio dedotto fosse un mero danno da inadempimento contrattuale, qualificandolo invece come lesione dell'interesse generale al corretto impiego di risorse pubbliche destinate all'accoglienza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 142/2015, art. 1, comma 1

    "Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale"

    La disposizione colloca la materia dell'accoglienza nell'ambito di interessi di obiettivo rilievo pubblicistico, connessi all'esercizio della potestà statuale di ingresso e gestione sul territorio dei richiedenti protezione internazionale.

  • d.lgs. 142/2015, art. 8

    Il sistema di accoglienza è articolato in una fase di prima accoglienza e in una fase di seconda accoglienza, secondo livelli di governo coordinati a livello nazionale e regionale.

  • d.lgs. 142/2015, art. 9, comma 2

    "La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici"

    L'affidamento a soggetti privati è espressamente previsto dalla legge e questi soggetti, pur operando tramite convenzione o procedure di evidenza pubblica, concorrono alla realizzazione di interessi pubblici e si inseriscono nell'apparato organizzativo della P.A.

  • d.lgs. 142/2015, art. 10

    I soggetti affidatari devono osservare la disciplina sulle modalità di accoglienza.

  • d.lgs. 142/2015, art. 7

    I soggetti affidatari sono tenuti al rispetto delle condizioni di trattamento dei richiedenti protezione internazionale.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando una convenzione privata è inserita in un sistema normativo che persegue un interesse pubblico primario, la forma privatistica dell'affidamento non esclude di per sé la natura pubblicistica della funzione svolta.
  • La gestione di un servizio pubblico complessivo, soprattutto se relativa alla tutela di diritti fondamentali o alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, può integrare un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione anche se affidata a un soggetto privato.
  • Ai fini della giurisdizione contabile rileva la sostanza della funzione svolta e la destinazione pubblica delle risorse, non la sola veste contrattuale del rapporto.
  • Il danno erariale può consistere nella lesione dell'interesse generale al corretto impiego di risorse pubbliche, anche quando l'utilizzo delle risorse avvenga nell'ambito di rapporti convenzionali o paritari con la P.A., e non si esaurisca in un mero inadempimento civilistico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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