Cassazione Civile, Ordinanza n. 06054/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti pendenti e ha verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, ritenendo sufficiente anche il versamento della prima rata delle somme dovute. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA per l'anno d'imposta 2012 nei confronti di un consorzio/cooperativa sociale. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR dell'Abruzzo aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, avverso la sentenza di appello. Nelle more del giudizio di legittimità, però, la parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge di bilancio 2023, ha depositato domanda e prova dei versamenti eseguiti, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022
viene richiamata la disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti, applicata al caso concreto in corso di giudizio di cassazione.
art. 1 comma 198 l. n. 197/2022
la Corte afferma che sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio e che l'estinzione è contemplata anche quando risulti il versamento della prima rata delle somme dovute.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria rientra nella definizione agevolata delle liti pendenti e il contribuente deposita domanda e prova dei versamenti, il giudizio deve essere dichiarato estinto se ricorrono i presupposti normativi.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata, è sufficiente anche il versamento della prima rata delle somme dovute, se la legge lo consente espressamente.
- L'intervenuta adesione alla definizione agevolata assorbe la prosecuzione del ricorso per cassazione proposto dall'Amministrazione finanziaria, con conseguente chiusura del processo e regolazione delle spese secondo il criterio dell'anticipazione.
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