Cassazione Penale, Sentenza n. 18435/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., con unico motivo articolato in due profili. Primo profilo: censura dell'utilizzabilità delle intercettazioni, in quanto l'annotazione di polizia giudiziaria da cui è partita l'attività di captazione sarebbe riferibile a una fonte confidenziale e rappresenterebbe l'unico e decisivo elemento posto a base dei decreti autorizzativi, sicché la Corte avrebbe compiuto un errore percettivo nel ritenere lecita l'attività intercettiva. Secondo profilo: censura della valutazione sulla sussistenza di un'associazione di tipo mafioso radicata in Romagna e del ruolo di vertice attribuito al Contini; si sostiene che l'accertamento del pactum sceleris e della posizione apicale si fonderebbe prevalentemente sulla stessa fonte confidenziale, che avrebbe indirizzato l'intera indagine, mentre dagli atti emergerebbero invece comportamenti di "cani sciolti" senza struttura associativa né collegamenti con sodalizi napoletani; altresì si contesta che la Corte avrebbe introdotto argomentazioni e ricostruzioni non presenti nei gradi di merito (es. delocalizzazione della guerra di camorra).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che le questioni sollevate non derivino da un errore percettivo o da una svista nella lettura degli atti di legittimità, bensì costituiscano valutazioni di merito: la valutazione sulla utilizzabilità delle intercettazioni e quella sulla sussistenza del sodalizio e sul ruolo apicale del Contini sono esiti motivati e valutativi, già esaminati e motivati nei gradi di merito e in Cassazione. La Corte richiama la giurisprudenza sul concetto di errore di fatto (limitato ad errori percettivi nella lettura degli atti) e distingue tali errori dalle valutazioni di merito e dalle interpretazioni di diritto, che non rientrano nel rimedio previsto dall'art. 625-bis. Conseguenze: oltre alla dichiarazione di inammissibilità, Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pagamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000 per profili di colpa particolarmente elevato nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il rimedio è applicabile solo per l'errore di fatto consistente in un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; non copre errori di giudizio, interpretazioni di norme o travisamenti da imputarsi ai giudici di merito
Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa elevata nella proposizione del ricorso, l'applicazione di una sanzione pecuniaria (ammenda) a favore della Cassa delle ammende
Sezioni Unite, n. 16103 del 27/3/2002 (Basile, Rv. 221280 - 01)
Sezioni Unite, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280 - 01
Definizione giurisprudenziale dell'errore di fatto: si configura come errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; esclusione dell'operatività del rimedio per errori di giudizio o interpretazione normativa; l'errore percettivo può riguardare qualsiasi dato fattuale, ma deve essere effettivamente una svista nella percezione degli elementi probatori
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammesso solo se si dimostra un vero e proprio errore percettivo o una svista nella lettura degli atti della Corte di cassazione, non la semplice divergenza di valutazione sui fatti.
- Le valutazioni di merito sulla utilizzabilità delle intercettazioni o sull'esistenza e la struttura di un'associazione mafiosa costituiscono valutazioni argomentate che non sono sanabili con il rimedio dell'errore di fatto, ma vanno impugnate con i mezzi ordinari (appello, motivi di cassazione ordinari, ecc.).
- Non rientrano nell'errore di fatto le questioni di diritto o le interpretazioni normative; se la censura riguarda la corretta applicazione o interpretazione della norma, il rimedio è inammissibile.
- In sede di cassazione non è possibile chiedere la rivalutazione autonoma degli elementi probatori: il controllo è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione e non sostituisce il sindacato sulle valutazioni di merito.
- Proporre ricorso manifestamente infondato o improprio può esporre il ricorrente a condanne per spese e a sanzioni (ammenda) a favore della Cassa delle ammende per colpa grave nella proposizione del ricorso.
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