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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24004/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le doglianze mirassero solo a una rivalutazione del compendio probatorio e non denunciassero vizi specifici della motivazione. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 10/10/2024. Il primo ricorrente ha articolato un unico motivo in punto di accertamento della responsabilità, contestando la valutazione probatoria e la mancata ammissione di una perizia grafologica; la seconda ricorrente ha proposto due motivi, anch'essi relativi all'accertamento della responsabilità, insistendo su una diversa lettura delle prove, sul riconoscimento dell'imputata e sulla pretesa insufficienza o illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i ricorsi erano generici, meramente reiterativi delle difese già esaminate, privi di confronto con la motivazione di appello e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle fonti di prova, in particolare senza indicare specifici e decisivi travisamenti del materiale processuale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente quale base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione delle fonti di prova o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti fondata su criteri di merito diversi da quelli adottati dal giudice di appello.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico o meramente reiterativo e non si confronta con le specifiche ragioni della decisione impugnata.
  • La censura per vizio di motivazione deve indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali; in difetto, la doglianza resta estranea al sindacato di legittimità.
  • La motivazione può ritenersi adeguata anche quando il giudice di merito affronti espressamente la richiesta difensiva e la disattenda con argomentazione logica e non manifestamente illogica, come nel caso della richiesta di perizia grafologica.
  • Il riconoscimento dell'imputato può essere valorizzato insieme ad altri elementi probatori univoci, e la deduzione difensiva che consideri solo una fase delle indagini senza confrontarsi con gli sviluppi dibattimentali non è sufficiente a scardinare la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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