Ordinanza n. 501/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti adottati dalla Questura di Pisa con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della Questura di Pisa, della durata di otto anni, con divieto di accesso a luoghi e manifestazioni calcistiche in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i provvedimenti della Questura di Pisa che gli vietavano per otto anni l'accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a campionati professionistici e dilettantistici, tornei internazionali e amichevoli, nonché partite della nazionale italiana disputate sul territorio nazionale e negli altri Stati dell'Unione europea. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la documentazione fotografica prodotta dalle amministrazioni evidenziava la presenza del ricorrente in un contesto già predisposto alle condotte aggressive successivamente poste in essere. Il giudice ha inoltre valorizzato la collocazione temporale del corteo, in una fascia oraria molto anteriore all'evento sportivo, e l'inosservanza delle prescrizioni impartite dagli organi di polizia. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di una partecipazione agli episodi, anche con funzione rafforzativa o agevolativa rispetto alle condotte direttamente violente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso non apparisse suscettibile di positivo apprezzamento. In particolare, ha giudicato idonei gli elementi documentali e fattuali evidenziati dall'amministrazione a integrare, allo stato della cognizione cautelare, i presupposti del DASPO: la presenza del ricorrente nel contesto preparatorio delle aggressioni, l'orario del corteo, significativamente anteriore alla partita, e la violazione delle prescrizioni di polizia. La partecipazione rilevante ai fini della misura è stata ravvisata anche in una condotta non direttamente violenta, purché rafforzativa o agevolativa dei comportamenti aggressivi altrui. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la decisione sull'istanza di sospensione, respinta per l'insussistenza di elementi idonei a sostenere il fumus del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini dell'adozione o del mantenimento di un DASPO sportivo, la partecipazione rilevante agli episodi aggressivi può consistere non soltanto nell'esecuzione diretta di atti violenti, ma anche in una condotta rafforzativa o agevolativa dei comportamenti violenti altrui.
- La presenza dell'interessato in un contesto organizzato o predisposto per condotte aggressive, valutata insieme alla collocazione temporale del corteo rispetto all'evento sportivo e all'inosservanza delle prescrizioni degli organi di polizia, può integrare, in sede cautelare, elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti del DASPO.
- Nella fase cautelare, la documentazione fotografica prodotta dall'amministrazione può assumere rilievo probatorio per valutare il fumus boni iuris della contestazione relativa a un DASPO, quando sia idonea a collegare l'interessato al contesto nel quale si sono verificati gli episodi aggressivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1449/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4213/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4214/2026 - Roma, Sezione 4
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4215/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →