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Ordinanza

Ordinanza n. 501/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti adottati dalla Questura di Pisa con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 8.

Giustizia amministrativa202601333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO della Questura di Pisa, della durata di otto anni, con divieto di accesso a luoghi e manifestazioni calcistiche in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i provvedimenti della Questura di Pisa che gli vietavano per otto anni l'accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a campionati professionistici e dilettantistici, tornei internazionali e amichevoli, nonché partite della nazionale italiana disputate sul territorio nazionale e negli altri Stati dell'Unione europea. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la documentazione fotografica prodotta dalle amministrazioni evidenziava la presenza del ricorrente in un contesto già predisposto alle condotte aggressive successivamente poste in essere. Il giudice ha inoltre valorizzato la collocazione temporale del corteo, in una fascia oraria molto anteriore all'evento sportivo, e l'inosservanza delle prescrizioni impartite dagli organi di polizia. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di una partecipazione agli episodi, anche con funzione rafforzativa o agevolativa rispetto alle condotte direttamente violente.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso non apparisse suscettibile di positivo apprezzamento. In particolare, ha giudicato idonei gli elementi documentali e fattuali evidenziati dall'amministrazione a integrare, allo stato della cognizione cautelare, i presupposti del DASPO: la presenza del ricorrente nel contesto preparatorio delle aggressioni, l'orario del corteo, significativamente anteriore alla partita, e la violazione delle prescrizioni di polizia. La partecipazione rilevante ai fini della misura è stata ravvisata anche in una condotta non direttamente violenta, purché rafforzativa o agevolativa dei comportamenti aggressivi altrui. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la decisione sull'istanza di sospensione, respinta per l'insussistenza di elementi idonei a sostenere il fumus del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'adozione o del mantenimento di un DASPO sportivo, la partecipazione rilevante agli episodi aggressivi può consistere non soltanto nell'esecuzione diretta di atti violenti, ma anche in una condotta rafforzativa o agevolativa dei comportamenti violenti altrui.
  • La presenza dell'interessato in un contesto organizzato o predisposto per condotte aggressive, valutata insieme alla collocazione temporale del corteo rispetto all'evento sportivo e all'inosservanza delle prescrizioni degli organi di polizia, può integrare, in sede cautelare, elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti del DASPO.
  • Nella fase cautelare, la documentazione fotografica prodotta dall'amministrazione può assumere rilievo probatorio per valutare il fumus boni iuris della contestazione relativa a un DASPO, quando sia idonea a collegare l'interessato al contesto nel quale si sono verificati gli episodi aggressivi.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaSanzioni sportiveTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoSportProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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