Cassazione Penale, Sentenza n. 39855/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 25/10/2022 con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca della detenzione domiciliare (misura alternativa) a causa dell'intervenuta scarcerazione del condannato, ma aveva comunque ritenuto rilevanti le violazioni della misura ai fini dell'art. 58‑quater O.P. Il difensore ha dedotto inosservanza di norme processuali, perché la declaratoria di rilevanza è stata pronunciata in assenza del presupposto necessario della effettiva revoca della misura alternativa, revoca che non era intervenuta poiché il condannato aveva già espiato la pena.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto corretta la declaratoria di non luogo a provvedere sul punto della revoca, essendo il ricorrente stato scarcerato il 29/9/2022; ha però ritenuto illegittima la dichiarazione della rilevanza delle condotte ai fini dell'art. 58‑quater O.P., perché tale efficacia sanzionatoria richiede la previa revoca della misura alternativa, che nel caso non si è mai verificata. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Si tratta della norma che disciplina la revoca della detenzione domiciliare (misura alternativa). Dalla sentenza emerge che la richiesta di revoca non può produrre effetti se il procedimento si è arrestato per intervenuta espiazione della pena prima di una pronuncia di revoca.
Secondo il secondo comma della disposizione, la revoca della misura alternativa è presupposto necessario per fondare il divieto di concessione di benefici previsto dalla norma; quindi non è possibile dichiarare la rilevanza delle violazioni ai sensi di tale articolo senza che sia intervenuta e sia stata accertata la revoca.
Massime di principio
- La dichiarazione di rilevanza delle violazioni di una misura alternativa ai fini del divieto di concessione di benefici (art. 58‑quater O.P.) presuppone la effettiva e accertata revoca della misura; non è sufficiente che sia stata proposta o sospesa una revoca.
- Se il condannato è liberato per espiazione della pena prima che venga pronunciata la revoca della misura alternativa, il procedimento in ordine alla revoca si estingue e non può prodursi alcun effetto "postumo" (es. divieto di benefici) collegato a una revoca non dichiarata.
- Il Tribunale di Sorveglianza deve dichiarare non luogo a provvedere quando il presupposto fattuale della decisione viene meno (es. cessazione della materia del contendere per espiazione della pena).
- In casi analoghi, la parte che intende far valere le conseguenze sanzionatorie delle violazioni deve assicurarsi che la revoca della misura sia formalmente pronunciata e accertata mentre la misura è ancora in corso; altrimenti le statuizioni che ne conseguono sono annullabili.
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando la illegittimità rilevata non richiede un nuovo esame del merito alla luce di elementi ulteriori: qui l'assenza di revoca era un fatto già accertato dagli atti.
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