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Sentenza

Sentenza n. 14119/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2020, pubblicata all'albo pretorio in data 12.2.2021 con cui il Comune di Marino ha approvato le controdeduzioni relative alla variante al P.R.G., finalizzata alla piena attuazione delle disposizioni della Legge Regionale n. 7/2017 adottata con delibera di Consiglio Comunale verbale n. 21 del 30.6.2020, nella parte in cui ha rigettato le osservazioni presentate dal ricorrente in data 7.10.2020.

Giustizia amministrativa202104733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio comunale di approvazione delle controdeduzioni relative a una variante al PRG, nella parte di rigetto delle osservazioni del ricorrente

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la delibera consiliare n. 66 del 29 dicembre 2020, pubblicata il 12 febbraio 2021, con la quale il Comune di Marino aveva approvato le controdeduzioni relative alla variante al PRG finalizzata all'attuazione della legge regionale n. 7/2017, contestando il rigetto delle osservazioni presentate il 7 ottobre 2020. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, affermando di avere ottenuto soddisfazione della pretesa mediante la sopravvenuta approvazione della delibera consiliare n. 47 del 30 luglio 2025. Il Comune non si è opposto all'estinzione, ma ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, sostenendo l'originaria inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a. La rinuncia è stata ritenuta rituale perché sottoscritta personalmente dal ricorrente, depositata e notificata al Comune almeno dieci giorni prima dell'udienza. Poiché il Comune, pur opponendosi alla compensazione delle spese, non si è opposto alla prosecuzione dell'estinzione del processo, il giudizio si è estinto. Il Collegio ha compensato integralmente le spese, considerando la limitata attività difensiva svolta dal Comune prima della rinuncia e il venir meno dell'interesse alla decisione per circostanze sopravvenute. Non è stata esaminata nel merito l'originaria impugnazione né è stata accolta la richiesta del Comune di applicare la soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia [...] Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle [...] Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    La rinuncia rituale al ricorso, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non seguita da opposizione alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del processo; la disciplina delle spese consente al Collegio di compensarle valutando le circostanze concrete.

  • art. 35, comma 2, lettera c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per estinzione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 84 c.p.a. per la disciplina dell'estinzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso nel processo amministrativo determina l'estinzione del giudizio quando è effettuata con le forme previste dall'art. 84 c.p.a., è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e nessuna parte avente interesse alla prosecuzione vi si oppone.
  • La rinuncia può essere dichiarata anche dopo il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata, senza necessità di una decisione nel merito sull'originaria impugnazione.
  • La regola secondo cui il rinunciante deve sostenere le spese degli atti processuali compiuti non impedisce al giudice di compensarle integralmente, quando la limitata attività difensiva della controparte e il venir meno dell'interesse alla decisione per circostanze sopravvenute lo rendano equo.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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