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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2223/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Torre Annunziata e aveva disposto la restituzione degli atti, confermando il decreto di sequestro preventivo dell'11 gennaio 2021 (sequestro finalizzato alla confisca per equivalente relativo ad azienda). Il ricorrente deduceva la nullità di tutti gli atti compiuti dopo la declaratoria di incompetenza (inclusa l'esecuzione del sequestro eseguito il 27 gennaio 2021), sostenendo che il decreto dell'11 gennaio fosse meramente 'integrativo' del provvedimento precedente e quindi soggetto alla declaratoria di incompetenza e non autonomo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la misura cautelare fosse stata legittimamente disposta anteriormente alla dichiarazione di incompetenza e che, in tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente possa comunque disporre il sequestro ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. (senza necessità di valutare il requisito dell'urgenza richiesto per le misure personali). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se dal preliminare esame del provvedimento cautelare emerge la necessaria specificazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, non si annulla il provvedimento ma si dichiara l'incompetenza e si trasmettono gli atti al giudice competente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma invocata come motivo di cassazione per dedurre violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e il ricorso inammissibile.

  • art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo di impugnazione in relazione alla competenza e alla legittimità degli atti compiuti dopo la declaratoria di incompetenza; la Corte non ha accolto la tesi di nullità automatica degli atti.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può comunque disporre misure cautelari reali (sequestro) senza essere tenuto a valutare il requisito dell'urgenza, diversamente dalle misure personali.

  • art. 291, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per distinzione: prevede per le misure cautelari personali la necessità di urgente valutazione da parte del giudice che si dichiara incompetente, diversamente dalle misure reali ai sensi dell'art. 27.

  • art. 22 cod. proc. pen.

    Norma sulla trasmissione degli atti all'autorità competente; la Corte ha confermato che, trovandosi i presupposti formali e sostanziali per la misura, si dovevano trasmettere gli atti al giudice competente per le successive determinazioni.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento alla fattispecie di reato (illeciti tributari) per la quale è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; norma oggetto dell'accusa nei confronti del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la pronuncia sulle spese e sull'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifesta del ricorso; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui, nella specie, non risultano elementi che giustifichino che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ha influito sulla decisione di applicare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Un sequestro preventivo disposto prima della declaratoria di incompetenza territoriale e poi eseguito non è automaticamente nullo: se dal provvedimento originario risulta una specificazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, la competenza va trasmessa al giudice competente senza annullare automaticamente la misura.
  • Per le misure cautelari reali (sequestro) il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può comunque adottare la misura ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. senza dover verificare il requisito dell'urgenza richiesto per le misure personali.
  • Se in sede di riesame o di legittimità manca la necessaria motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari l'ordinanza cautelare va annullata; se invece tali requisiti risultano, si dichiara l'incompetenza e si trasmettono gli atti al giudice competente.
  • L'esecuzione di un provvedimento cautelare conforme a tutti i requisiti formali e sostanziali, anche se avvenuta dopo la trasmissione per incompetenza, non inficia automaticamente la validità degli atti se il provvedimento è stato legittimamente emesso.
  • Un ricorso di cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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