Cassazione Penale, Ordinanza n. 20102/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto aveva proposto reclamo avverso il provvedimento con cui era stata negata l'autorizzazione ad acquistare alcuni beni e generi alimentari. Il magistrato di sorveglianza aveva deciso il reclamo de plano e il ricorrente deduceva: violazione di legge per la decisione senza contraddittorio; violazione di legge per la mancanza grafica e sostanziale di motivazione; violazione di legge e vizio di motivazione sul merito del rigetto della richiesta. Il Tribunale di sorveglianza, dopo udienza, ha riqualificato il reclamo come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte. In memoria difensiva si richiamava il diverso trattamento riservato ad altri reclami analoghi, ma la Corte ha ritenuto che il provvedimento incidesse solo sulle modalità di esercizio di un diritto, rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, e non su diritti soggettivi del detenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reclamo come reclamo generico ex art. 35 ord. pen., poiché la doglianza riguardava solo modalità di esercizio di una facoltà del detenuto e non una indebita limitazione di diritti soggettivi. Conseguentemente, l'inammissibilità originaria ha impedito lo scrutinio delle ulteriori censure. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reclamo ex art. 35 ord. pen. è configurabile come rimedio generico per doglianze che non investono diritti soggettivi del detenuto; se la questione riguarda soltanto le modalità di esercizio di una facoltà affidate alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, la tutela non apre necessariamente al ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione contro il rigetto dei reclami dei detenuti è ammissibile solo quando si controverta di indebita limitazione di diritti soggettivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso il rigetto di un reclamo penitenziario è ammissibile solo se la decisione incide su diritti soggettivi del detenuto; se riguarda soltanto modalità organizzative o di esercizio rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, il rimedio non è esperibile in cassazione.
- Quando il giudice qualifica correttamente la doglianza come reclamo generico e il ricorso è originariamente inammissibile, la Corte di cassazione non può esaminare le ulteriori censure di merito o di motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di elementi contrari, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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