Cassazione Civile, Ordinanza n. 19349/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di risarcimento danni in cui il tribunale aveva condannato la società poi appellante al pagamento di una somma in favore della controparte, rigettando anche la domanda di manleva proposta verso altra società. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato improcedibile il gravame per mancato regolare svolgimento della mediazione demandata dal giudice, ritenendo che alla mediazione non avesse partecipato personalmente la parte appellante né un rappresentante munito del potere di disporre del diritto sostanziale, poiché al tavolo era comparsa un'avvocata che agiva per conto del difensore, senza delega di quest'ultimo e senza specifica procura. La ricorrente ha dedotto in cassazione un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il verbale di mediazione, pur non riportandolo espressamente, era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società, circostanza mai contestata dalle controparti e decisiva per dimostrare la partecipazione personale richiesta dalla legge. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità per difetto di autosufficienza, perché il verbale non era stato integralmente riportato nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, affermando che il requisito di specificità del motivo di ricorso è rispettato anche senza riproduzione integrale dell'atto quando la censura investe un dato preciso e determinato del documento. Nel merito ha ritenuto fondato il vizio denunciato: la corte d'appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo della sottoscrizione del verbale di mediazione da parte del legale rappresentante della società, fatto che risultava dal documento prodotto e che era idoneo ad attestare la presenza personale della parte al procedimento. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sua violazione è stata invocata insieme al vizio di omesso esame di fatto decisivo per censurare la ricostruzione della corte di merito basata su un dato documentale non correttamente valutato.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non richiede in modo formalistico la riproduzione testuale integrale del documento, se la censura riguarda un fatto preciso e determinato del medesimo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato in relazione al deposito del verbale di mediazione prodotto in cassazione, dal quale emergeva la sottoscrizione del legale rappresentante.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza e il requisito di specificità non possono essere applicati in modo meramente formalistico o ostativo all'esame della censura quando il motivo individui con precisione il dato documentale decisivo.
- In tema di mediazione demandata dal giudice, la partecipazione personale della parte può risultare anche dalla sottoscrizione del verbale da parte del legale rappresentante della società, se tale elemento documentale attesta in modo univoco la presenza della parte.
- La declaratoria di improcedibilità dell'appello per mancato esperimento valido della mediazione non può reggere se il giudice di merito omette di esaminare un fatto documentale decisivo, quale la sottoscrizione del verbale da parte del rappresentante della parte.
- Quando la censura attiene a un singolo fatto documentale specifico e decisivo, l'omessa riproduzione integrale del documento nel ricorso non comporta automaticamente inammissibilità, purché il fatto sia adeguatamente individuato e sia consentito il controllo della doglianza.
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