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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09353/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 marzo 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure riguardavano esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare la quantificazione della pena base e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non evidenziassero vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata, la quale risultava sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure investivano la sola determinazione della pena base e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza mettere in luce un deficit motivazionale della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorrente ha proposto impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si risolvono in una critica alla quantificazione della pena base o al diniego delle attenuanti generiche, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, non illogica e abbia dato conto delle deduzioni difensive.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio se la decisione di merito ha già espresso una motivazione adeguata sul punto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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