Sentenza del 03/10/2023 n. 2498 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
IMU - ruralità - esenzione - presupposto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2014 relativo a un fabbricato ritenuto rurale. Questione centrale: se per fruire dell'esenzione IMU prevista dall'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993 per fabbricati "rurali" sia sufficiente la classificazione catastale (A/6 o D/10) oppure occorrano requisiti sostanziali aggiuntivi (es. requisiti I.A.P. o attività agricola effettiva, con particolare riferimento al settore fotovoltaico). Il Comune eccepiva anche nullità della sentenza di primo grado per carenze di motivazione e omessa pronuncia.
La decisione
Appello del Comune respinto. Il giudice d'appello ha confermato che l'immobile era stato attribuito alla categoria catastale D/10 con sentenza passata in giudicato ed efficacia dalla presentazione del Doc-fa del 2012. Riconosciuto il principio consolidato (richiamando Cass. n.12030/2020 e Ordinanza n.23386/2021) secondo cui ai fini dell'esenzione IMU per fabbricati rurali rileva il dato oggettivo dell'accatastamento. È sufficiente che il contribuente abbia presentato la domanda di attribuzione/variazione catastale (art. 7, co. 2-bis, DL 70/2011). L'eventuale contestazione sulla qualificazione catastale è onere del Comune, che deve impugnare l'attribuzione catastale per ottenere l'assoggettamento a imposta. Pertanto l'immobile è stato ritenuto esente IMU; il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali (complessivi euro 3.300,00 oltre spese generali). Richiesta ex art. 96 c.p.c. non accolta.
Norme richiamate
art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993
Prevede l'esenzione IMU per i fabbricati rurali; interpretata dalla giurisprudenza come applicabile in base alla classificazione catastale dell'immobile (A/6 o D/10), senza che rilevi l'effettiva attività agricola svolta.
Stabilisce che è sufficiente la presentazione all'Agenzia del Territorio della domanda di attribuzione/variazione della categoria catastale per il riconoscimento della ruralità ai fini dell'esenzione IMU.
Cass. sent. n.12030/2020
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio della rilevanza esclusiva dell'accatastamento ai fini dell'esenzione IMU per fabbricati rurali e l'ininfluenza delle attività svolte nell'immobile.
Cass. Ord. n.23386/2021
Conferma l'orientamento espresso nella sentenza n.12030/2020 sull'irrilevanza dell'effettiva attività agricola rispetto alla classificazione catastale ai fini dell'esenzione.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IMU per fabbricati rurali, prevale il dato oggettivo dell'accatastamento: se l'immobile è classificato A/6 o D/10 risulta presumibilmente esente.
- La presentazione della domanda di attribuzione o variazione catastale (Doc-fa/istanza all'Agenzia del Territorio) è sufficiente per far valere la ruralità ai fini dell'esenzione, con efficacia dalla data della relativa istanza se riconosciuta.
- L'effettiva attività svolta nel fabbricato (es. attività agricola o impianti fotovoltaici) è generalmente irrilevante per il riconoscimento dell'esenzione quando il criterio catastale è soddisfatto.
- Spetta al Comune l'onere di impugnare l'attribuzione catastale, se ritiene la classificazione errata; senza una contestazione catastale autonoma, il Comune non può legittimamente pretendere l'assoggettamento a IMU.
- In caso di controversia, le spese seguono la soccombenza; richieste di condanna per comportamento processuale (art. 96 c.p.c.) richiedono prova di colpa grave o malafede e del danno subito.
- In situazioni simili, il contribuente dovrebbe documentare l'avvenuta presentazione della domanda Doc-fa/istanza catastale e la relativa decorrenza; l'ente locale che contesta l'esenzione dovrebbe promuovere il procedimento catastale o impugnare l'attribuzione per ottenere l'assoggettamento.
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