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Sentenza

Sentenza del 03/10/2023 n. 177 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La societa ricorrente impugnava l'atto di irrogazione immediata derivante da un processo verbale che aveva accertato che 29 dichiarazioni doganali presentate per conto della ditta individuale bbbbb costituivano parte di un meccanismo fraudolento con societa croate 'missing trader', finalizzato a evadere l'IVA all'importazione. L'Ufficio aveva irrogato una sanzione (30% dell'importo non versato) in solido nei confronti della aaaaa S.r.l. quale dichiarante in rappresentanza indiretta. La societa deduceva assenza di colpa personale, errore incolpevole, nullita per carenza di motivazione e prova, e la mancata sussistenza di base normativa chiara che renda il rappresentante indiretto solidalmente obbligato al pagamento dell'IVA all'importazione.

La decisione

Il tribunale ha accolto il ricorso, ha riunito i procedimenti connessi e ha annullato gli atti impugnati emessi dall'Agenzia delle Dogane. La Corte ha ritenuto applicabile l'orientamento recente della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione (mutamento giurisprudenziale) secondo cui l'IVA all'importazione non rientra nella nozione di 'obbligazione doganale' rilevante per la responsabilita solidale del dichiarante/rappresentante indiretto, salvo che lo Stato membro non preveda disposizioni nazionali specifiche e inequivocabili che stabiliscano tale responsabilita. Sono state compensate le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 472/1997

    Norme richiamate in relazione alla responsabilita amministrativa e alla sanzionabilita: la ricorrente invocava l'errore incolpevole (art.10) e l'assenza dell'elemento soggettivo; il giudice ha valutato tali profili alla luce della mancanza di base normativa per rendere il rappresentante solidalmente obbligato per l'IVA.

  • D. Lgs. 471/1997

    Norma sanzionatoria richiamata dall'Ufficio per calcolare la sanzione (30% dell'importo non versato). Il giudice ha comunque annullato l'atto impugnato per mancanza di presupposti di responsabilita solidale rispetto all'IVA.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDU)

    art. 5, punti 18 e 20; art. 77, par. 3

    L'art. 77 par.3 CDU prevede responsabilita del dichiarante per obbligazioni doganali intese come diritti di confine; la Corte UE ha interpretato che tale disposizione si riferisce ai dazi doganali e non all'IVA all'importazione, pertanto la responsabilita solidale del rappresentante per l'IVA non puo' essere ricavata automaticamente dal solo CDU.

  • Direttiva IVA (art. 201)

    Prevede che l'obbligo dell'IVA all'importazione incombe alle persone designate dallo Stato membro; il giudice ha richiamato l'interpretazione della Corte UE secondo cui occorre una designazione nazionale chiara e inequivocabile per attribuire responsabilita solidale al rappresentante indiretto.

  • TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali)

    art. 34, art. 38, art. 56 (richiamati dall'Ufficio)

    L'Ufficio ha sostenuto che l'IVA all'importazione rientra tra gli oneri doganali ai sensi del TULD; il giudice pero' ha dato prevalenza all'interpretazione comunitaria secondo cui l'IVA non e' equiparabile ai dazi doganali ai fini della responsabilita del rappresentante.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

    Causa C-714/20 U.I. s.r.l. (sentenza 12/05/2022)

    La Corte ha stabilito che l'art. 77 CDU riguarda obbligazioni doganali (dazi) e non l'IVA all'importazione; in assenza di disposizioni nazionali specifiche il rappresentante indiretto non puo' essere ritenuto solidalmente responsabile per l'IVA.

  • Corte di Cassazione

    Sent. n. 23526/2022 (mutamento di orientamento)

    La Cassazione, recependo la sentenza CJEU, ha affermato che l'IVA all'importazione non e' automaticamente ricompresa nella responsabilita del rappresentante indiretto e richiede norme nazionali esplicite per la solidarieta.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza C-714/20 della Corte di Giustizia UE e l'orientamento della Cassazione (es. sent. 23526/2022) l'IVA all'importazione non e' automaticamente considerata 'obbligazione doganale' tale da far sorgere la responsabilita solidale del rappresentante indiretto: occorre una disposizione nazionale chiara e inequivocabile che lo designi come debitore in solido.
  • La responsabilita del dichiarante/rappresentante indiretto puo' sussistere per i dazi doganali in quanto rientrano nella nozione di oneri doganali, ma non per l'IVA all'importazione salvo espressa previsione normativa nazionale.
  • In presenza di contestazioni fiscali basate su meccanismi fraudolenti (missing traders), il contribuente che agisce come rappresentante deve provare la propria estraneita e l'assenza di colpa (errore incolpevole) o l'assenza di una norma che lo renda solidalmente obbligato per l'IVA.
  • E' utile eccepire la carenza di motivazione o il collegamento ad atti non definitivi (es. avvisi suppletivi non consolidati) quando l'atto sanzionatorio si fonda su atti non ancora definitivi.
  • In situazioni simili conviene verificare attentamente la normativa nazionale di recepimento della disciplina IVA e doganale, conservare documentazione e audit interni, esigere prove concrete della partecipazione alla frode e proporre, se opportuno, istanze di sospensione quando ricorrono fumus e periculum.
  • Le autorita' doganali possono accertare frodi transfrontaliere tramite mutua assistenza; tuttavia, la qualita' probatoria di tali riscontri deve essere valutata e puo' non bastare a estendere automaticamente responsabilita personali senza base normativa.
  • In caso di dubbi interpretativi solidi e impatti economici rilevanti, e' opportuno chiedere la riunione di procedimenti connessi e sollevare questioni pregiudiziali richiamando la giurisprudenza comunitaria.

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