Sentenza del 03/10/2023 n. 5391 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di N; il contribuente originario aveva eccepito carenza di legittimazione passiva, insufficiente attività probatoria dell'ente e infondatezza della pretesa tributaria. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per presunto mancato deposito nel fascicolo telematico (art. 22 D.lgs. 546/1992) e per mancanza di prova della regolare notifica alla controparte (art. 21 D.lgs. 546/1992). In corso di giudizio il ricorrente era deceduto (19.09.2021) e il difensore aveva comunicato l'evento e richiesto l'interruzione del processo; la Commissione però non sospese il procedimento e pronunciò la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello per vizi di rito: ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'obbligo di sospensione previsto dall'art. 40 D.lgs. 546/1992 (evento interruttivo comunicato dal difensore). La mancata sospensione ha integrato violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, comportando nullità assoluta della sentenza di primo grado. La Corte ha dichiarato la nullità e ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in diversa composizione, ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. b) D.lgs. 546/1992; ha inoltre disposto che la prima sezione decida sulle spese del presente grado.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 40
L'art. 40 impone l'interruzione del processo tributario quando si verifica un evento previsto dal comma 1 (es. morte della parte). La comunicazione scritta dell'evento da parte del difensore legittima la sospensione; la mancata sospensione viola il contraddittorio e determina nullità della sentenza.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 59 comma 1 lettera b
In caso di nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, il giudice d'appello rimette la causa ad altra sezione della stessa Corte di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
Disposizioni sulla notificazione degli atti processuali; in primo grado la Commissione aveva rilevato assenza della prova di regolare notifica ai sensi dell'art. 21 come motivo di inammissibilità, ma la Corte d'appello ha prevalso sull'irrilevanza di tale questione alla luce della nullità per mancata sospensione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22
Regole sul deposito degli atti nel fascicolo telematico; la Commissione di primo grado aveva invocato la violazione dell'art. 22 per presunto mancato deposito, ma tale censura è stata assorbita dalla rilevata nullità per violazione dell'art. 40.
Massime di principio
- La morte della parte o altro evento interruttivo, debitamente comunicato per iscritto dal difensore, impone la sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 546/1992; la mancata sospensione che priva la parte interessata della partecipazione al giudizio integra una nullità assoluta della sentenza.
- La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa prevale sulle questioni procedurali formali; se il processo prosegue senza sospensione dopo un evento interruttivo, l'errore è rilevabile d'ufficio ed è causa di retrocessione al primo grado.
- Quando la nullità è accertata in sede d'appello, il rimedio è il rinvio alla Corte di primo grado in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. b), con conseguente possibilità di riesame anche delle spese del grado d'appello.
- In situazioni simili è essenziale che il difensore comunichi tempestivamente e per iscritto l'evento interruttivo al giudice e produca prova dell'avvenuta comunicazione; è inoltre consigliabile richiedere espressamente la sospensione e conservare ricevute/pec per documentare l'interruzione.
- Le irregolarità relative al deposito telematico o alla notifica (art. 21 e 22) possono determinare inammissibilità se rilevanti, ma non esonerano il giudice dall'obbligo di sospendere il processo se ricorre un evento interruttivo che impedisce alla parte di partecipare al contraddittorio.
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