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Sentenza

Sentenza del 03/10/2023 n. 957 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di liquidazione per successione 2013 recuperando le imposte in misura ordinaria sostenendo la decadenza dall'agevolazione "prima casa" perché l'immobile ereditato avrebbe una superficie utile complessiva di mq 255 (superiore al limite di mq 240 previsto dal D.M. 02/08/1969) essendo computato anche un magazzino con accesso interno. La contribuente contestava il conteggio del magazzino (sostenendo che si tratta di deposito attrezzi agricoli da non considerare) e invocava la modifica normativa introdotta dal D.L. n.104/2013 (che, secondo la ricorrente, limiterebbe le abitazioni di lusso alle categorie catastali A1, A8, A9).

La decisione

La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile la nozione di "superficie utile complessiva" ai sensi dell'art.6 del D.M. Lavori Pubblici 02/08/1969 e ha escluso rilevanza dell'"abitabilità" rispetto all'"utilizzabilità" degli ambienti: il magazzino risultante in planimetria e con accesso interno è parte integrante dell'unità e va computato nella superficie, portando la superficie complessiva a mq 255 oltre il limite di mq 240. Ha inoltre escluso l'applicabilità del D.L. 104/2013, entrato in vigore il 01/01/2014, rispetto alla denuncia di successione del 08/03/2013. Conseguenza: decadenza dall'agevolazione prima casa e legittimità dell'atto di recupero. Spese compensate per mancata costituzione della contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa, Parte prima)

    art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa

    Definisce le agevolazioni per la prima casa; la perdita dell'agevolazione si verifica se l'immobile rientra nella nozione di abitazione di lusso secondo i parametri richiamati (quali la superficie utile complessiva).

  • D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969

    art. 6 (nozione di "superficie utile complessiva")

    La Corte interpreta l'art.6 nel senso che per verificare il carattere di lusso rileva la "utilizzabilità" degli ambienti, non la formale abitabilità: vanno computati tutti gli ambienti utilizzabili a scopo abitativo (anche se non destinati catastalmente a abitazione), per cui un magazzino parte integrante e con accesso interno può concorrere al calcolo della superficie utile.

  • D.L. 2 settembre 2013, n. 104 (conv. L. 11 novembre 2013, n. 128)

    D.L. n.104/2013, conversione L. n.128/2013, entrata in vigore 01/01/2014

    La novella che restringerebbe la nozione di abitazione di lusso alle categorie A1, A8, A9 non è applicabile al caso perché è successiva alla denuncia di successione (08/03/2013); pertanto l'atto va valutato secondo la normativa vigente al tempo della successione.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. civ., Sez. V, 16/01/2023, n. 1014 (richiamata)

    Conferma il principio che l'utilizzabilità degli ambienti, indipendentemente dall'abitabilità, è parametro idoneo per valutare il carattere lussuoso dell'abitazione e che grava sul contribuente l'onere di dimostrare con documentazione tecnica che i vani non sono utilizzabili a scopo abitativo.

Massime di principio

  • Per la verifica della perdita dell'agevolazione "prima casa" va calcolata la "superficie utile complessiva" ai sensi dell'art.6 del D.M. 02/08/1969: contano gli ambienti "utilizzabili" a scopo abitativo anche se non formalmente "abitabili" o censiti in modo diverso.
  • I locali accessori (es. magazzini) vanno computati se risultano parte integrante dell'unità immobiliare e permettono accesso interno all'abitazione; la loro presenza può far superare la soglia di superficie prevista per escluse dall'agevolazione.
  • Il contribuente ha l'onere di provare, con idonea documentazione tecnica (perizia, planimetria, destinazione d'uso, eventuali vincoli) che determinati vani non sono utilizzabili a scopo abitativo.
  • Le modifiche normative successive al fatto imponibile non operano retroattivamente: per il calcolo delle agevolazioni si applica la normativa vigente alla data della denuncia di successione (o dell'atto originario).
  • La semplice produzione di una perizia di parte è utile ma non automaticamente vincolante; va valutata criticamente insieme agli altri elementi probatori (planimetria, dati catastali, accessi, destinazione effettiva d'uso).

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