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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26625/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione del giudice di rinvio sostenendo che la Corte d'appello, nell'esaminare la decisione richiamata dalla Cassazione, aveva oltrepassato i limiti del rinvio riformando in peius la precedente sentenza d'appello. In particolare contestavano che la Corte distrettuale avesse dichiarato prescritta solo in parte la fattispecie indicata al capo F) mentre la prima sentenza d'appello le aveva dichiarate tutte prescritte, con conseguente violazione dell'autorità di cosa giudicata; inoltre si eccepisce che non fosse ammessa una correzione materiale della sentenza confermata dalla Corte di cassazione e che il giudice di rinvio non potesse emendare sostanzialmente il dispositivo esistente.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, nonostante la motivazione originaria intendesse diversamente, il diverso contenuto del dispositivo della prima sentenza d'appello non poteva considerarsi un mero errore materiale quando la correzione avrebbe inciso sostanzialmente sul contenuto decisionale. Era onere delle parti impugnare la contraddittorietà motivazione/dispositivo; nondimeno il Pubblico Ministero non ha impugnato la parte relativa alla prescrizione del capo G), per la quale nella sentenza d'appello non era stata applicata pena, e quindi quella parte è divenuta irrevocabile. Analogamente, le incoerenze relative al capo F) avrebbero dovuto essere dedotte dagli imputati, i quali non hanno impugnato: pertanto la precedente sentenza è divenuta definitiva e il giudice di rinvio non ha potuto modificarne il contenuto sostanziale. Essendo infondati i ricorsi, i proponenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    L'art. 130 consente la correzione di errori materiali o refusi, ma non può essere usato per operare modificazioni essenziali della sentenza che incidano sul suo contenuto sostanziale una volta che essa sia divenuta irrevocabile; non autorizza il giudice a eludere l'autorità di cosa giudicata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi infondati: la parte soccombente deve sostenere le spese processuali.

Massime di principio

  • Se motivazione e dispositivo di una sentenza contrastano, la modifica del dispositivo che incide sostanzialmente sul contenuto della decisione non può essere considerata mero errore materiale e richiede impugnazione della parte interessata.
  • Quando una decisione è divenuta irrevocabile (per mancata impugnazione), il giudice di rinvio non può modificarne i punti che sono ormai definitivi, salvo che la Cassazione abbia espressamente ordinato di trattarli.
  • Il carico dell'impugnazione gravita sulla parte che subisce un pregiudizio: se la sentenza d'appello è incoerente in modo penalizzante per l'imputato, spetta all'imputato impugnare per ottenere la correzione.
  • La Procura ha l'onere di impugnare se la correzione o la dichiarazione di prescrizione pregiudica l'interesse pubblico (es. estinzione del reato per prescrizione). Se non lo fa, la statuizione contestata diventa definitiva.
  • In sede di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti fissati dalla Cassazione e non può sostituirsi alle parti nel correggere errori che determinano mutamenti essenziali della decisione.
  • Ricorsi che contestano esclusivamente errori formali/del dispositivo già divenuti definitivi sono difficilmente accoglibili se la parte non ha esercitato il rimedio d'impugnazione nei termini.

Testo integrale

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