Sentenza del 16/07/2019 n. 18994 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004, sostenendo che il terreno, pur classificato urbanisticamente in zona B5, era inserito dal Piano di assetto idrogeologico in un'area a rischio molto elevato R4, con perimetro di frana e divieto assoluto di ogni nuova edificazione. Ha dedotto l'omesso esame di tale circostanza e la violazione delle norme ICI sulla nozione di area fabbricabile, poiché il vincolo idrogeologico rendeva il terreno concretamente e giuridicamente inedificabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che, nell'anno d'imposta considerato, il terreno non possedeva i presupposti per essere assoggettato a ICI come area fabbricabile, perché il Piano di assetto idrogeologico, prevalente sullo strumento urbanistico comunale, vietava qualsiasi nuova edificazione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.
L'ICI richiede la sussistenza del possesso di un bene rientrante nelle categorie imponibili; per le aree fabbricabili occorre verificare che il terreno sia effettivamente qualificabile come tale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.
La qualificazione fiscale di area fabbricabile presuppone una concreta possibilità edificatoria. Un divieto assoluto di edificazione esclude tale presupposto, non limitandosi a incidere sul valore del terreno.
D.L. n. 180 del 1998, art. 1, convertito dalla L. n. 267 del 1998
Costituisce il quadro normativo per l'adozione dei piani stralcio finalizzati alla tutela dal rischio idrogeologico.
L. n. 365 del 2000, art. 1-bis, commi 1-5
Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale ... costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
Il Piano di assetto idrogeologico approvato secondo la disciplina normativa prevale sullo strumento urbanistico comunale e può introdurre vincoli urbanistici incompatibili con l'edificazione. Nel caso concreto il divieto assoluto di nuova edificazione ha escluso la natura edificabile del terreno ai fini ICI.
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Cassazione n. 19131/2007
Il precedente richiamato dal giudice regionale riguardava un vincolo di destinazione all'espropriazione, che non escludeva la potenzialità edificatoria e incideva soltanto sul valore dell'area. La Corte ha chiarito che tale principio non si applica ai terreni soggetti a inedificabilità assoluta.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione immobiliare, la classificazione edificatoria prevista dal piano urbanistico comunale non è sufficiente se un piano sovraordinato impone un divieto assoluto di nuova edificazione.
- Un vincolo che esclude totalmente la possibilità di costruire incide sulla qualificazione stessa del terreno come area fabbricabile e non soltanto sulla sua valutazione economica.
- I vincoli di espropriazione o altri vincoli che non eliminano la potenzialità edificatoria possono invece lasciare ferma l'imponibilità, incidendo soltanto sul valore dell'area.
- Per contestare un'imposta su un terreno occorre verificare la disciplina urbanistica vigente nell'anno d'imposta, inclusi i piani sovraordinati, i vincoli idrogeologici e le relative date di adozione e approvazione.
- Quando il piano di assetto idrogeologico prevale sul piano comunale e vieta ogni nuova edificazione, il terreno non dovrebbe essere considerato area fabbricabile ai fini dell'imposta, purché il divieto fosse efficace nell'annualità contestata.
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