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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40384/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che li aveva ritenuti responsabili del reato di minaccia commesso l'8 agosto 2012, deducendo l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla sentenza impugnata e censurando il calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione operato dal giudice di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione della prescrizione per i rinvii disposti (sia quelli derivanti da astensioni forensi sia quelli disposti su richiesta del difensore o per legittimo impedimento), fornendo il computo dei giorni di sospensione (245 + 154 + 63 + 92 + 78 + 63 = 695 giorni) da aggiungere al termine massimo di prescrizione previsto per il reato (anni 7 e mesi 6). Alla data della pronuncia impugnata (22/09/2021) il reato non risultava pertanto estinto per prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nulla è stato disposto in ordine alle spese sostenute dalla parte civile, dato che l'unico motivo proposto riguardava la prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 159, comma primo, n. 3, codice penale

    Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato determina la sospensione del termine di prescrizione per tutta la durata del differimento, indipendentemente dall'accordo o meno del pubblico ministero o della parte civile. La durata del differimento è discrezionale e valutata dal giudice tenendo conto delle esigenze organizzative, dei diritti delle parti e dei principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione.

  • principi costituzionali richiamati (ragionevole durata del processo, efficienza della giurisdizione)

    Servono da criterio per la valutazione discrezionale della durata dei differimenti disposti dal giudice; la necessità di bilanciare organizzazione dell'ufficio giudiziario e diritti delle parti giustifica la sospensione per i periodi elencati.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio avanzata dal difensore determina la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen., anche se il pubblico ministero o la parte civile non siano d'accordo.
  • Tutti i rinvii disposti dal giudice, compresi quelli derivanti da astensioni forensi o da legittimo impedimento del difensore, devono essere computati come periodi di sospensione della prescrizione.
  • Per contestare con successo la calcolazione della prescrizione occorre dimostrare puntualmente l'erroneità del computo dei giorni di sospensione; la mera asserzione non è sufficiente.
  • Il giudice ha ampia discrezionalità nel determinare la durata del differimento, bilanciando esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario e i principi costituzionali sulla durata del processo.
  • In situazioni simili, l'operatore deve raccogliere e documentare tutte le date dei rinvii e le relative cause (astensioni, legittimi impedimenti, richieste difensive) e sommare correttamente i giorni di sospensione per valutare lo stato di prescrizione.

Testo integrale

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