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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32628/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto della documentazione prodotta e dell'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata, ha dichiarato cessata la materia del contendere e quindi estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre stabilito che, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado resa su impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e IRAP. Nel corso del giudizio di legittimità l'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, perché il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, e l'ufficio competente aveva comunicato il perfezionamento della procedura a seguito del pagamento dovuto. Anche la parte ricorrente ha formulato analoga richiesta.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata perfezionata nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • L. n. 136 del 2018

    Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, la controversia tributaria viene definita mediante un istituto di definizione agevolata che risulti perfezionato, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del processo.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale prevista dalla normativa sulla definizione, che pone le spese del processo estinto a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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