Cassazione Civile, Ordinanza n. 32135/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso ritualmente depositata dalla società ricorrente e sottoscritta dalla parte controricorrente con adesione incondizionata, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. È stata inoltre disposta la compensazione delle spese con formula di "nulla per le spese".
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di un dipendente volta a ottenere il pagamento di una somma a titolo di indennità erogata sotto forma di buono pasto, ritenuta dovuta ai sensi di un accordo sindacale del 16 luglio 2009. Il giudice di primo grado aveva condannato la società al pagamento di euro 3.003,12; la Corte d'appello di Roma aveva respinto l'appello della società. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a un unico motivo, ma nel corso del giudizio ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione incondizionata della controparte anche sulle spese.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la riserva della motivazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità
la rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia formalmente espressa dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia al ricorso con adesione della parte resistente, la Corte non decide il merito delle censure e provvede a dichiarare l'estinzione del processo, potendo regolare le spese secondo quanto risulta dagli atti o disporne la compensazione.
- La sopravvenuta rinuncia rende irrilevante l'esame dell'unico motivo di ricorso originariamente proposto.
Come è indicizzato
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