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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32135/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso ritualmente depositata dalla società ricorrente e sottoscritta dalla parte controricorrente con adesione incondizionata, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. È stata inoltre disposta la compensazione delle spese con formula di "nulla per le spese".

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un dipendente volta a ottenere il pagamento di una somma a titolo di indennità erogata sotto forma di buono pasto, ritenuta dovuta ai sensi di un accordo sindacale del 16 luglio 2009. Il giudice di primo grado aveva condannato la società al pagamento di euro 3.003,12; la Corte d'appello di Roma aveva respinto l'appello della società. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a un unico motivo, ma nel corso del giudizio ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione incondizionata della controparte anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la riserva della motivazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia formalmente espressa dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In presenza di rinuncia al ricorso con adesione della parte resistente, la Corte non decide il merito delle censure e provvede a dichiarare l'estinzione del processo, potendo regolare le spese secondo quanto risulta dagli atti o disporne la compensazione.
  • La sopravvenuta rinuncia rende irrilevante l'esame dell'unico motivo di ricorso originariamente proposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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