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Sentenza

Sentenza n. 4286/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esatta ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 930/2025, depositata e resa pubblica in data 4 novembre 2025, Sez. Lavoro, r.g. 715/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 7 novembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 19 maggio 2026;

Giustizia amministrativa202602151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19-2024/25, per complessivi 3.500 euro, oltre alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 930/2025, pubblicata il 4 novembre 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita dal Ministero. Il titolo riconosceva il diritto alla carta docente per sette anni scolastici, nella misura di 500 euro per ciascun anno, e condannava il Ministero a mettere a disposizione complessivi 3.500 euro, oltre alle spese del giudizio di lavoro. La ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, attribuendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con 60 giorni per provvedere dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è dovuto al commissario. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata

    Il rimedio dell’ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30 del 1997

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30 del 1997

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può eseguire il giudicato ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di un’amministrazione, quando questa non vi abbia dato seguito e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti dovuti dalle amministrazioni.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
  • In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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