Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20505/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego (20.11.2013) dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di annullamento in autotutela di aggiornamenti catastali/Docfa promossi dai Sig.ri Scamorcia per frazionamento e costituzione di nuove aree urbane (F1) e di un subalterno comune. I ricorrenti contestavano la legittimità dell'aggiornamento per: mancata sottoscrizione del tipo di frazionamento da parte di tutti i titolari di diritti reali (richiamando D.M. 701/1994 e Circ. MF 49/1996); la presenza di un contenzioso tra titolari ostativo all'aggiornamento (Circ. 4/2009); e l'impossibilità di surrogare la mancanza di sottoscrizione con una "lettera di incarico" in aggiornamenti che comportano attribuzione della categoria di area urbana F1. L'ufficio aveva motivato il diniego sostenendo che la lettera di incarico regolarizzava la mancanza di sottoscrizione, che lo Scamorcia aveva assunto responsabilità verso terzi e che non vi erano distinzioni nelle circolari per il tipo di aggiornamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi (relativi alla competenza/giurisdizione) ritenendo che la controversia attiene agli atti catastali che, incidendo sul classamento e sull'attribuzione di rendita, rientrano nella giurisdizione tributaria (art.2 co.2 e art.19 co.1 lett. f) d.lgs.546/92). Ha inoltre osservato che la Commissione Tributaria Provinciale, pronunciandosi sul merito in precedenza, aveva implicitamente affermato la propria giurisdizione e che tale statuizione non era stata impugnata, configurando un giudicato implicito che la CTR non poteva disattendere. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva declinato la giurisdizione e ha rinviato la causa alla stessa Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo perché eserciti la giurisdizione e decida nel merito, pronunciando anche sulle spese del presente procedimento. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 2 co. 2

    Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni ... nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

    La Corte interpreta questa norma nel senso che le controversie sugli atti catastali che incidono sul classamento e sulla rendita rientrano nella giurisdizione tributaria.

  • d.lgs. 546/1992, art. 19 co. 1 lett. f)

    Il ricorso puo' essere proposto avverso: (...) f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2 (...).

    Il diniego dell'amministrazione ad una istanza di variazione catastale è qualificabile come atto relativo alle operazioni catastali ed è quindi impugnabile davanti al giudice tributario.

  • D.M. 19 aprile 1994 n. 701, art. 1

    Richiamato dalle parti per la disciplina del tipo di frazionamento; la Corte non ha deciso sul merito della sua applicazione ma lo considera rilevante alla verifica della regolarità formale dell'aggiornamento.

  • Circolare Ministero delle Finanze 27/02/1996 n. 49

    La circolare è stata invocata in relazione alla possibilità di regolarizzare la mancanza di sottoscrizione con una lettera di incarico; la controversia sul valore di tale regolarizzazione è rimessa al merito davanti al giudice tributario.

  • Circolare Agenzia (29/10/2009) n. 4

    Richiamata per le regole sui tipi di aggiornamento e per i casi in cui il contenzioso sia ostativo; la Corte la considera parte del quadro interpretativo pertinente alla verifica della regolarità dell'aggiornamento.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma processuale invocata dai ricorrenti per i motivi di cassazione (violazione di norme sulla giurisdizione).

  • Cassazione, sezioni unite, giurisprudenza citata (es. SSUU n.19524/2018, n.24883/2008)

    Precedenti utilizzati per affermare che quando le risultanze catastali sono impugnate al fine di ottenerne la variazione (con incidenza tributaria) la giurisdizione spetta al giudice tributario e che un'accertata statuizione di merito precedente può comportare giudicato implicito sulla giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative ad atti catastali che incidono su classamento o rendita rientrano nella giurisdizione tributaria e devono essere decise dal giudice tributario (art.2 co.2 e art.19 d.lgs.546/92).
  • Il diniego ad una istanza di variazione catastale è considerato atto relativo alle operazioni catastali ed è dunque impugnabile davanti al giudice tributario, non come puro diniego di autotutela.
  • Se un giudice tributario di primo grado ha deciso sul merito, ne deriva implicitamente il riconoscimento della propria giurisdizione (giudicato implicito interno) e l'appello non può poi essere usato per declinare competenza in via incidentale.
  • Questioni formali (es. sottoscrizione di tutti i titolari di diritti reali, lettere di incarico) rilevanti per la regolarità dell'aggiornamento catastale devono essere esaminate dal giudice tributario quando l'aggiornamento incide su rendita e tributi.
  • In presenza di contenzioso tra titolari di diritti, la validità di un aggiornamento catastale e la possibilità di surrogare firme con una lettera di incarico possono essere messe in discussione e vanno valutate nel merito dal giudice competente.
  • Chi impugna dovrebbe individuare fin dall'inizio il corretto giudice (tributario se la questione incide sulla rendita/tributi) per evitare eccezioni di incompetenza basate su ripartizioni giurisdizionali già implicitamente definite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.