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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20423/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale per la presunta irragionevole durata del processo iniziato con atto di citazione del 29/02/2008 e dichiarato estinto per inattività delle parti nel marzo 2017 (art. 307 c.p.c.). Denunciava che la Corte distrettuale aveva omesso di valutare che la durata del giudizio era già irragionevole prima dell'estinzione e che ella, in quanto convenuta, non poteva riassumerlo; inoltre contestava il mancato esame delle prove (verbali di udienza, testimonianze) e l'errata applicazione delle norme (art. 2 quinquies e art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89/2001). Il Ministero resisteva e proponeva ricorso incidentale sul punto della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 4 L. 89/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Galiandro. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'estinzione del processo per inattività delle parti integra una presunzione iuris tantum, ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c) della legge n. 89/2001 (introdotto dalla legge n. 208/2015), dell'insussistenza del danno non patrimoniale, salvo prova contraria. La ricorrente non ha fornito prova contraria idonea a superare la presunzione (ad es. elementi che dimostrassero che la durata irragionevole ha effettivamente arrecato danno e non è stata frutto di strategia difensiva o di assenza di interesse). Dato il rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale del Ministero è stato assorbito. Spese di Cassazione compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • legge 24 marzo 2001, n. 89 (art. 2, comma 2-sexies, lett. c))

    «[...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile»

    Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando il procedimento si sia estinto per rinuncia o inattività ex artt. 306 e 307 c.p.c.; sposta l'onere sul ricorrente di fornire prova contraria (presunzione semplice) per ottenere la riparazione.

  • legge 11 dicembre 2015, n. 208 (modifiche alla legge n. 89/2001)

    Ha introdotto l'art. 2, comma 2-sexies nella legge n. 89/2001, rendendo più favorevole la presunzione per l'Amministrazione nei casi di estinzione per inattività/ rinuncia.

  • codice di procedura civile (art. 306 e art. 307 c.p.c.)

    Disciplinano la rinuncia e l'estinzione del processo per inattività delle parti; il verificarsi di tali cause di estinzione costituisce il presupposto fattuale che, ai sensi della legge n. 89/2001 modificata, genera la presunzione di insussistenza del danno non patrimoniale.

  • codice di procedura civile (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)

    Limita il sindacato della Cassazione sugli accertamenti di fatto: i giudizi di merito sono sindacabili per omesso esame di un fatto storico decisivo se indicato correttamente; la valutazione dell'esistenza del danno per durata irragionevole è apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (art. 54)

    Ha introdotto nel sistema un vizio specifico denunciabile in Cassazione consistente nell'omesso esame di un fatto storico decisivo, con conseguente precisazione dei requisiti di deduzione in ricorso per cassazione.

  • legge 13 dicembre 2010, n. 742 (richiamata per questioni di sospensione)

    Citata nel quadro argomentativo relativo alla decorrenza di termini, ma la Corte non ha risolto separatamente la questione incidentale in quanto assorbita.

  • codice civile (art. 2727 c.c.)

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento all'onere della prova; la Corte ha comunque ritenuto che la presunzione legale introdotta dalla normativa speciale sposti l'onere e richieda prova contraria specifica.

Massime di principio

  • Se il processo presupposto si estingue per rinuncia o per inattività delle parti (artt. 306-307 c.p.c.), opera una presunzione iuris tantum, ai sensi della legge n. 89/2001 come modificata, dell'insussistenza del danno da irragionevole durata: il ricorrente deve fornire prova contraria per superarla.
  • La presunzione iuris tantum non vieta al giudice di accertare il danno, ma sposta l'onere probatorio sul richiedente che deve offrire elementi idonei (presunzioni semplici o prove) a dimostrare che il protrarsi del processo ha effettivamente arrecato sofferenza/danno.
  • La valutazione circa l'esistenza del danno per durata irragionevole è apprezzamento di fatto del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per omesso esame di fatto decisivo o vizi gravi della motivazione (art. 360 c.p.c.).
  • L'estinzione del procedimento per inattività può costituire indizio di una scelta strategica delle parti o di mancanza di interesse alla definizione giudiziale: in tali casi l'accertamento del danno può essere escluso.
  • In situazioni analoghe, il ricorrente deve documentare attività processuale effettiva, l'impatto soggettivo del ritardo e fornire elementi che permettano di ricostruire come la durata del processo abbia determinato il danno non patrimoniale, anche facendo ricorso a presunzioni semplici ben motivate.
  • Quando si prospettano questioni sulla decorrenza dei termini o sulla natura sostanziale vs. processuale di termini decadenziali (art. 4 L. 89/2001), va valutata precocemente la rilevanza della sospensione e della data di decorrenza, ma tali questioni possono rimanere incise se il motivo principale del rigetto è l'insufficienza della prova contraria alla presunzione di legge.

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