Cassazione Civile, Sentenza n. 20508/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'avviso di accertamento catastale emanato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di una procedura DOCFA iniziata dalla contribuente (per diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione). L'avviso aveva proceduto a nuovo classamento e revisione della rendita catastale dell'immobile destinato ad albergo (categoria D), con incremento della rendita da €5.124,00 a €12.676,00. La ricorrente contestava, tra l'altro: carenza di motivazione dell'avviso (in particolare riguardo alla individuazione delle unità analoghe e alle tariffe/valori applicati), errata applicazione del saggio di fruttuosità, omessa pronuncia del primo giudice su punti rilevanti, mancanza di sopralluogo obbligatorio, violazione dei parametri e dei moltiplicatori del d.P.R. 138/98, e difformità nella liquidazione delle spese di lite rispetto alle tariffe vigenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) il saggio di fruttuosità del 2% è il parametro minimo e vincolante per la tipologia di immobile (gruppo D) e, essendo tale percentuale indicata dalla stessa contribuente, non sussiste carenza motivazionale sull'applicazione di detto tasso; (ii) l'avviso di revisione della rendita scaturito da procedura DOCFA soddisfa l'obbligo motivazionale con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, salvo che l'Ufficio abbia disatteso gli elementi di fatto forniti dal contribuente (circostanza non verificatasi nel caso); (iii) non era necessario un sopralluogo quando il nuovo classamento deriva da denuncia di variazione DOCFA e non vi sono modifiche edilizie rilevanti, essendo legittima la 'stima diretta' sulle risultanze documentali; (iv) le censure sui moltiplicatori del d.P.R. 138/98 erano infondate o inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza in cassazione; (v) la contestazione sul quantum delle spese di lite è inammissibile perché la controversia catastale è di valore indeterminabile e quindi non soggetta al criterio applicato dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €3.000,00 oltre spese prenotate a debito, e la sentenza di merito aveva anche posto a suo carico spese di lite pari a €5.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6 e 7
Gli artt. 6 e 7 richiedono motivazione degli atti impositivi e l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto; la Corte rileva però che, in materia di classamento derivante da procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto forniti dal contribuente non sono stati disattesi
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29
L'art. 29 disciplina il metodo di determinazione del capitale fondiario mediante l'applicazione di un saggio di fruttuosità; la Corte conferma che il saggio è indicato autoritativamente per ciascun gruppo e, per i fabbricati del gruppo D, il saggio del 2% costituisce il minimo vincolante che non può essere superato dall'UTE in senso discrezionale
decreto-legge 24 giugno 1988, n. 70, art. 11, comma 1 (conv. L. 154/88)
L'art. 11 stabilisce che la variazione catastale conseguente a denuncia del contribuente (DOCFA) non richiede necessariamente un sopralluogo preventivo; la Corte conferma che, quando il nuovo classamento deriva da DOCFA, l'Ufficio può fare affidamento sulla documentazione senza visita obbligatoria
d.P.R. 13 febbraio 1998, n. 138 (Allegato C - moltiplicatori)
I parametri e moltiplicatori indicati servono a determinare le superfici e i valori per la rendita; la Corte osserva che la presunta violazione degli stessi richiede una specifica e puntuale contestazione nei motivi di cassazione e, in mancanza di autosufficiente indicazione degli atti e dei calcoli impugnati, la censura è inammissibile o non superabile in sede di legittimità
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15 (e art. 12, comma 2)
Le norme sul valore della lite e sulla liquidazione delle spese si applicano agli atti impositivi; la Corte chiarisce che le controversie catastali relative al classamento e alla rendita hanno spesso valore indeterminabile e pertanto non è corretto valutare le spese secondo il criterio (art.12) applicabile ai tributi quantificabili
Decreto Ministeriale 55/2014
Riferito dalla ricorrente con riguardo al governo delle spese; la Corte non ritiene pertinente rimodulare la liquidazione delle spese di merito sulla base della censura proposta, giacché la materia del valore della lite catastale è caratterizzata dall'indeterminabilità e dalla possibilità di applicare criteri di liquidazione specifici
Massime di principio
- Se la variazione catastale deriva da una procedura DOCFA presentata dal contribuente, l'avviso di revisione della rendita è motivato adeguatamente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita; l'amministrazione non è obbligata a motivare oltre quando non disattende gli elementi di fatto forniti dal contribuente
- Per i fabbricati del gruppo D il saggio di fruttuosità è fissato a livello normativo (2% come minimo) e l'Ufficio non ha discrezionalità per applicare un tasso diverso se non vi è motivo tecnico-documentale specifico
- Non è sempre necessario un sopralluogo: quando il nuovo classamento consegue a denuncia DOCFA o non vi sono variazioni edilizie, l'Ufficio può procedere mediante stima diretta sulle risultanze documentali
- In cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: contestazioni generiche sui parametri o sui calcoli dell'avviso senza riproduzione e puntuale indicazione degli atti impugnati sono inammissibili
- Le controversie catastali relative a classamento e rendita sono spesso di valore indeterminabile; per la liquidazione delle spese si applicano regole specifiche e non il criterio ordinario basato sull'importo del tributo
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