Sentenza del 14/07/2017 n. 3184 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta unica sui concorsi, pronostici e scommesse - Gestori di scommesse - Fatto generatore del tributo - Soggettività passiva - Territorialità - Obbligazione tributaria solidale tra ricevitoria e bookmaker estero - Conformità principi costituzionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'imposta unica sui concorsi, pronostici e scommesse, sostenendo di limitarsi a ricevere e trasmettere scommesse per conto di un operatore estero e di non essere quindi il soggetto che stipula le scommesse né il titolare dell'attività imponibile. Contestava inoltre la territorialità del tributo e la compatibilità costituzionale della responsabilità solidale tra il gestore italiano e il bookmaker estero. La decisione ha invece ritenuto che il fatto generatore dell'imposta sia la compartecipazione alla gestione dell'attività di gioco e non esclusivamente la stipula del contratto di scommessa.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta fondata. Anche il ricevitore italiano che opera per conto di un bookmaker estero è soggetto passivo dell'imposta unica, poiché contribuisce concretamente alla gestione delle scommesse. Il requisito della territorialità sussiste perché il contratto si perfeziona presso il CTD situato in Italia: il palinsesto costituisce un invito ad offrire, la proposta dello scommettitore viene trasmessa al bookmaker e l'accettazione è comunicata mediante la ricevuta emessa nel CTD. È stata inoltre ritenuta conforme ai principi costituzionali la responsabilità solidale tra il gestore italiano e il bookmaker estero, in quanto funzionale alla lealtà fiscale e a evitare esenzioni derivanti dall'esercizio di attività prive di concessione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 66, legge n. 220/2010
Il fatto generatore dell'imposta è individuato nella compartecipazione alla gestione dell'attività di gioco.
La norma consente di includere tra i soggetti passivi non solo i concessionari o gestori diretti, ma anche i ricevitori italiani che operano per conto di bookmaker esteri, anche se privi di concessione italiana.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Nel caso del CTD, il contratto di scommessa può ritenersi perfezionato in Italia, presso il luogo in cui viene emessa e consegnata la ricevuta che comunica l'accettazione della giocata.
Principi costituzionali di lealtà e uguaglianza fiscale
La responsabilità solidale tra gestore italiano e bookmaker estero è compatibile con l'ordinamento perché mira a impedire che l'assenza di concessione o la struttura transfrontaliera dell'attività producano ingiustificate esenzioni dall'imposizione.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, non è necessario essere il bookmaker o il titolare formale del contratto: può bastare partecipare concretamente alla gestione o alla raccolta dell'attività di gioco in Italia.
- La territorialità del tributo può sussistere quando la proposta, la trasmissione e soprattutto la comunicazione dell'accettazione della scommessa avvengono tramite una struttura situata in Italia, anche se il bookmaker è stabilito all'estero.
- Un intermediario italiano che raccoglie scommesse per un operatore estero può essere chiamato a rispondere dell'imposta in solido con quest'ultimo, anche in assenza di una concessione italiana del bookmaker.
- La mancanza di concessione o l'illegalità dell'attività non escludono automaticamente l'imposizione; al contrario, la disciplina può essere interpretata in modo da evitare che attività non autorizzate beneficino di un vantaggio fiscale.
- In situazioni analoghe occorre verificare concretamente il ruolo svolto dal soggetto italiano, il luogo di raccolta e perfezionamento della scommessa, l'esistenza di un rapporto operativo con il bookmaker estero e le norme vigenti nel periodo d'imposta considerato.
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