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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42283/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trapani che aveva annullato, limitatamente alla somma di euro 174,00, il decreto di convalida del sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e omessa o insufficiente motivazione rispetto agli elementi addotti dal Pubblico Ministero a fondamento del sequestro della somma, sostenendo che il denaro fosse verosibile provento della cessione di stupefacenti

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e ha confermato la statuizione del Tribunale che aveva annullato il decreto di convalida del sequestro della somma di euro 174,00. La Corte ha ritenuto che, per il sequestro a fini probatori, il decreto deve motivare tanto la rilevanza probatoria del bene quanto il nesso di pertinenzialità tra bene e reato; inoltre ha affermato l'orientamento secondo cui una somma di denaro qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti non è sequestrabile a fini probatori, salvo che vi siano specifici elementi che dimostrino che la prova del reato dipenda dalla materialità del denaro (es. caratteristiche particolari delle banconote). In mancanza di tale peculiare connotazione e di indicazioni idonee, il sequestro è illegittimo

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen., comma 3

    Invocata dal ricorrente come parametro per censurare la motivazione del decreto di sequestro; la Corte osserva che il decreto deve contenere idonea motivazione sulle esigenze probatorie e sul nesso di pertinenzialità

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte in cui si discute la qualificazione della somma di denaro come 'corpo del reato' nel contesto del traffico di stupefacenti; la Corte precisa che, se il denaro è qualificato come corpo del reato, il sequestro a fini probatori è in linea di principio non ammissibile salvo specifiche eccezioni

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 e successive modificazioni)

    Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento; la Corte ha disposto la trattazione scritta e i difensori e il Procuratore generale hanno depositato conclusioni in forma scritta

  • Sez. 6, n. 11817 del 26/01/2017 (Belardinelli)

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio che il decreto di sequestro probatorio deve motivare la rilevanza probatoria e il nesso di pertinenzialità fra la 'res' e il reato

  • Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009 (Morello) e Sez. 3, n. 22110 del 12/02/2015 (Quadrari)

    Giurisprudenza citata che afferma l'orientamento per cui una somma di denaro non è sequestrabile a fini probatori, a meno che non emergano elementi che rendano la prova dipendente dalla materialità della somma (per es. caratteristiche particolari delle banconote)

Massime di principio

  • Per il sequestro a fini probatori il decreto deve motivare in modo adeguato sia la rilevanza probatoria del bene sia il nesso di pertinenzialità tra bene e reato; la mancanza di tale motivazione rende il decreto annullabile
  • Una somma di denaro, in linea generale, non è idonea al sequestro probatorio quando è qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, salvo che siano dimostrati elementi specifici tali per cui la prova del reato dipende dalla materialità del denaro (es. particolari caratteristiche delle banconote)
  • Se l'imputazione prospetta solo la detenzione per la successiva cessione e non la cessione in concreto, è più difficile giustificare il sequestro del denaro come provento della cessione; occorrono elementi probatori specifici che colleghino la somma al reato
  • La difesa può efficacemente impugnare il sequestro chiedendo la verifica della motivazione e del nesso di pertinenzialità; la parte pubblica, invece, per sorreggere un sequestro probatorio su denaro deve indicare elementi concreti che ne giustifichino la rilevanza probatoria o la destinazione a confisca (es. sproporzione, collegamenti documentali, modalità di rinvenimento)
  • In presenza di finalità di confisca, il pubblico ministero deve fornire indicazioni sulla sproporzione tra patrimonio e legittime entrate o altri elementi che giustifichino il sequestro mirato alla confisca

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