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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02899/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rideterminato la pena a seguito di precedente annullamento della Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo a un reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, intervenuto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avesse applicato la diminuzione per le attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che le attenuanti generiche erano state effettivamente concesse e applicate nella massima estensione: la pena base di anni tre di reclusione ed euro 9.000 di multa era stata ridotta di un terzo a due anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, con ulteriore riduzione per la scelta del rito. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, se non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata quale precedente per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, rilevante ai fini delle conseguenze economiche ex art. 616 c.p.p.

  • Corte Cost. sent. n. 32 del 2014

    È richiamata come intervento che ha inciso sul trattamento sanzionatorio del reato di stupefacenti oggetto del precedente annullamento e della successiva rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito ha già riconosciuto le attenuanti generiche e le ha applicate nella massima estensione consentita dalla legge, non è fondato il motivo di ricorso che deduca omessa o insufficiente diminuzione di pena sotto tale profilo.
  • In sede di legittimità, la censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata se contraddetta dal concreto calcolo sanzionatorio risultante dalla sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • L'applicazione della sanzione ex art. 616 c.p.p. presuppone una verifica, anche implicita, dell'assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella proposizione di un ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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