Cassazione Penale, Sentenza n. 22998/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta (irrevocabile il 6/6/2021) che aveva confermato la condanna per diffamazione aggravata. L'istanza si fondava sul fatto che l'avv. Daniela Principato, difensore di fiducia non iscritto all'Albo dei Cassazionisti, aveva nominato l'avv. Francesco Menallo per il ricorso; quest'ultimo aveva redatto l'atto ma la sua collaboratrice aveva inviato la PEC alla Corte di Appello di Palermo e non a quella di Caltanissetta. L'errore è stato scoperto tardivamente e l'imputato, detenuto presso il carcere di Enna, sosteneva di non poter vigilare sull'adempimento dell'incarico difensivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'istanza di restituzione in termini ritenendo che l'errore nell'invio della PEC al tribunale sbagliato non costituisca "caso fortuito" o "forza maggiore" ai sensi dell'art. 175 c.p.p. La decisione richiama il principio per cui grava sull'imputato l'onere di vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito al difensore; lo stato di detenzione non è, di per sé, idoneo a giustificare l'impossibilità di comunicare con il difensore e di controllarne l'operato. Conseguentemente l'istanza è respinta e l'istante è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma consente la restituzione in termini solo se l'osservanza del termine sia stata impedita da caso fortuito o forza maggiore; la Corte interpreta restrittivamente questi concetti e non li estende agli errori del difensore o dei suoi collaboratori se tali errori potevano essere evitati con la normale diligenza dell'assistito.
Giurisprudenza di legittimità - Sez.6, n.2112 del 16/11/2021 (Coppola)
Sez.6, n.2112 del 16/11/2021 - dep.2022 - Rv.282667
Principio consolidato che il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia non realizza di per sé caso fortuito o forza maggiore; grava sull'imputato l'onere di scegliere con cura il difensore e di vigilare sull'adempimento dell'incarico.
Giurisprudenza di legittimità - Sez.6, n.3631 del 20/12/2016 (Porricelli)
Sez.6, n.3631 del 20/12/2016 - dep.2017 - Rv.269738
Conferma l'orientamento secondo cui il disservizio difensivo non è automaticamente qualificabile come causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione in termini; è richiesta la prova di una impossibilità effettiva e non superabile con la normale diligenza.
Massime di principio
- L'errore del difensore o dei suoi collaboratori nell'adempimento dell'incarico, compreso l'invio dell'atto all'ufficio sbagliato, di norma non costituisce caso fortuito o forza maggiore ai fini della restituzione in termini.
- Grava sull'imputato l'onere di scegliere con ragionevole cura il difensore e di vigilare sull'esatta esecuzione del mandato; la detenzione non giustifica automaticamente l'assenza di tale vigilanza.
- La restituzione in termini ex art.175 c.p.p. è ammessa solo se il fatto impeditivo è cessato e la richiesta è proposta entro dieci giorni dal cessare dell'evento impeditivo; va provata un'effettiva impossibilità obiettiva e non semplici disservizi.
- In situazioni analoghe è prudente nominare e verificare formalmente un difensore abilitato per il giudizio di legittimità e predisporre misure di controllo (es. conferme di ricezione PEC, comunicazioni scritte periodiche) per ridurre il rischio di errori formali che precludano i termini.
- Il rimedio della restituzione in termini è eccezionale e interpretato restrittivamente: documentare tempestivamente e compiutamente qualsiasi impedimento oggettivo è essenziale per ottenere accoglimento.
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