Cassazione Penale, Ordinanza n. 32625/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’unico motivo di ricorso contestava la correttezza della motivazione relativa all’entità della pena comminata. La Corte ha ritenuto il motivo generico per indeterminatezza e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non aveva indicato gli specifici elementi posti alla base della censura. Tale carenza non consentiva al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi né di esercitare il proprio sindacato. La Corte ha inoltre osservato che i giudici di appello avevano adeguatamente assolto l’onere motivazionale sulla dosimetria della pena, richiamando le complessive modalità del fatto, il luogo in cui era stato commesso e la condizione della persona offesa, come risultante in particolare dalle pagine 9-10 della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo generico e indeterminato, non conforme all’art. 581 c.p.p. e comunque diretto contro una motivazione sulla determinazione della pena ritenuta congrua e logicamente corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati; è inammissibile il motivo che contesti genericamente la motivazione sulla pena senza indicare gli elementi concreti posti a fondamento della censura.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse o oscurate le generalità e gli altri dati identificativi delle parti del processo.
Massime di principio
- È inammissibile, per genericità e indeterminatezza ai sensi dell’art. 581 c.p.p., il ricorso per cassazione che contesti la misura della pena senza individuare specificamente gli elementi della motivazione impugnata e le ragioni per cui essi sarebbero erronei o insufficienti.
- L’obbligo motivazionale sulla dosimetria della pena è adeguatamente assolto quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, comprese le modalità complessive del fatto, il luogo della condotta e la condizione della persona offesa.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, secondo quanto disposto nella decisione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32506/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32507/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32508/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32509/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32510/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32511/2026 del 01/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →