Cassazione Civile, Ordinanza n. 01449/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo al periodo d'imposta 2007, emesso nei confronti di una società operante nel settore del ricamificio e, pro quota, dei suoi soci, a seguito di verifiche su sponsorizzazioni collegate al torneo di pallamano "Coppa Interamnia". L'Ufficio aveva disconosciuto due fatture ritenendole relative a operazioni inesistenti, con recupero a tassazione di maggior reddito e IVA. In primo grado gli atti erano stati annullati anche per ritenuta inapplicabilità del raddoppio dei termini; in appello, invece, la CTR aveva ritenuto tempestivi gli avvisi per la sussistenza dei presupposti penal-tributari, ma aveva confermato l'annullamento nel merito per insufficienza della prova sulle operazioni inesistenti. L'Agenzia propone ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame di fatti decisivi e pretermessa valutazione di elementi probatori (mancata iscrizione al CONI e qualificazione come "cartiere" di molte ASD coinvolte); violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. per cattivo governo delle presunzioni e dell'onere della prova; violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/1972 per avere il giudice ammesso documenti prodotti in giudizio ma non esibiti in sede amministrativa. I contribuenti resistono e propongono ricorso incidentale condizionato, sostenendo che il raddoppio dei termini non fosse applicabile in difetto di denuncia querela tempestiva entro i termini ordinari e chiedendo altresì la riapertura delle questioni assorbite in appello. Nel corso del giudizio, la società aderisce alla definizione agevolata delle controversie fiscali ex l. n. 130/2022.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti della società che ha aderito alla definizione agevolata. Per i soci, accoglie il ricorso principale dell'Agenzia limitatamente ai primi due motivi, ritenendo che la CTR non abbia esaminato tutti i fatti e gli indizi rilevanti e non abbia correttamente valutato il compendio probatorio ai fini della prova indiziaria; respinge invece il terzo motivo, affermando la correttezza dell'ammissione dei documenti prodotti in giudizio, poiché la loro inutilizzabilità presuppone un invito specifico e puntuale all'esibizione, con avvertimento delle conseguenze. Accoglie inoltre il ricorso incidentale limitatamente alla questione del raddoppio dei termini, imponendo al giudice di rinvio di verificare se, alla scadenza del termine ordinario per l'accertamento del 2007, fosse stata presentata la comunicazione penale o fosse pendente un procedimento penale per i medesimi fatti; le ulteriori questioni assorbite potranno essere riproposte in rinvio. La sentenza è quindi cassata con rinvio per i soci, mentre il giudizio si chiude per la società definita.
Norme richiamate
primo comma, n. 5; primo comma, n. 3
Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo e per violazione di legge.
È richiamato insieme all'art. 2729 c.c. come base della disciplina delle presunzioni semplici e della valutazione del materiale indiziario.
Il giudice di legittimità può controllare se il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri giuridici delle presunzioni e abbia compiuto una valutazione di sintesi di tutti gli indizi disponibili.
È evocato come regola di riparto dell'onere della prova, lamentandosi il suo malgoverno nella valutazione del materiale istruttorio.
La mancata esibizione in sede amministrativa comporta inutilizzabilità solo se l'invito dell'Ufficio è specifico e puntuale ed è accompagnato dall'avvertimento delle conseguenze; la documentazione può essere valorizzata se prodotta tempestivamente in giudizio nei modi previsti dalla norma.
Richiamato in relazione agli obblighi esibitori e alla produzione documentale in materia di accertamento IVA.
Indicato quale termine ordinario per l'esercizio del potere di accertamento, suscettibile di proroga nei casi previsti dalla disciplina sul raddoppio dei termini.
Richiamato, insieme all'art. 43 d.P.R. 600/1973, quale termine ordinario per l'accertamento IVA oggetto di possibile raddoppio.
art. 1, comma 132, L. n. 208/2015
È la disciplina transitoria applicabile agli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 per annualità anteriori al 31 dicembre 2016; consente il raddoppio dei termini solo se la violazione integra un reato tributario e la denuncia sia stata presentata entro i termini ordinari, salvo la pendenza di un procedimento penale con informative di PG già acquisite.
art. 5, comma 13, L. n. 130/2022
L'adesione alla definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio per il soggetto che vi abbia aderito; la definizione vale solo per la specifica posizione per la quale sia stata presentata domanda.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina della denuncia e agli effetti processuali della comunicazione penale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario fondato su operazioni inesistenti, il giudice di merito deve valutare in modo unitario tutti gli elementi indiziari allegati dall'Ufficio; è censurabile in cassazione la sentenza che ometta di considerare fatti storici decisivi o che svaluti singoli indizi senza una compiuta valutazione di sintesi.
- La corretta applicazione delle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. è sindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito non abbia usato il materiale indiziario secondo i criteri giuridici richiesti, limitandosi ad apprezzamenti frammentari o incompleti.
- In materia di accertamento fiscale, la sanzione di inutilizzabilità per mancata esibizione documentale in fase amministrativa opera solo se l'Amministrazione abbia formulato un invito specifico, puntuale e assistito da avvertimento; in difetto, o quando i documenti siano comunque prodotti tempestivamente nel processo, essi possono essere valutati dal giudice.
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento, nella disciplina transitoria dell'art. 1, comma 132, L. 208/2015, richiede la tempestiva presentazione della denuncia entro i termini ordinari, ma può essere giustificato anche dalla pendenza, entro tali termini, di un procedimento penale per i medesimi fatti con acquisizione delle informative di polizia giudiziaria.
- La definizione agevolata delle controversie fiscali estingue il giudizio solo per il soggetto che abbia aderito alla procedura in relazione alla propria autonoma posizione, e non si estende automaticamente a soggetti diversi titolari di distinti avvisi di accertamento.
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