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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11763/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti di due magistrati del collegio, lamentando: (i) violazione dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione perché la Corte avrebbe motivato in modo illogico richiamando profili non pertinenti alla tempestività (effetto estensivo della pronuncia di accoglimento dell'istanza proposta dal coimputato Mancuso); (ii) violazione dell'art. 41 c.p.p. perché la presentazione dell'istanza di astensione da parte dei giudicanti non poteva rilevare fintanto che non fosse decisa, e la causa di incompatibilità sarebbe stata conosciuta solo successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la dichiarazione di ricusazione era tardiva. Ha ritenuto che la causa di incompatibilità era già nota al ricorrente prima dell'udienza in cui era stata accolta l'istanza di ricusazione del coimputato Mancuso, dovendosi considerare rilevante la precedente dichiarazione di astensione resa dagli stessi giudici per ragioni connesse (aver fatto parte del collegio del processo "Nemea"). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se il giudice si astiene su invito della parte, i termini per la ricusazione non decorrono solo fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione; nel caso di specie il rigetto era stato comunicato all'udienza dell'8 settembre 2022, data da cui doveva farsi partire il termine per valutare la tempestività. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; a meno che le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, nel qual caso tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine.

    Fissazione dei termini per proporre la ricusazione: termine ordinario fino alle questioni preliminari; se la causa sopravviene, termine di tre giorni dalla conoscenza, con particolare accelerazione se la conoscenza avviene in udienza.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legge la cui violazione si lamenta; nel provvedimento di cassazione non emerge un'interpretazione estesa di tale norma oltre la valutazione della tempestività e della motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Nell'ambito della causa si è discusso se la mera presentazione di istanza di astensione dai giudici rilevi antesignana rispetto alla conoscenza della causa di incompatibilità: la Cassazione ha ritenuto che la rilevanza decorre dal momento in cui la situazione è effettivamente conoscibile dalle parti (es. comunicazione del rigetto dell'astensione).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla possibilità di estendere i motivi di ricorso in cassazione (il ricorso è esaminato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att.).

  • Sez. U. n. 36847 del 26/06/2014 (Della Gatta)

    i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio da essa segnalata.

    Principio giurisprudenziale secondo cui la decorrenza dei termini per la ricusazione è sospesa quando il giudice ha dichiarato di astenersi su istanza della parte, fino alla comunicazione della decisione sul diniego dell'astensione; tutela della legittima aspettativa della parte.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta entro le questioni preliminari; se la causa nasce dopo, va fatta entro tre giorni dalla sua conoscenza, salvo casi in cui la conoscenza avvenga in udienza (in tal caso prima della chiusura dell'udienza).
  • Se i giudici interessati hanno presentato istanza di astensione o hanno dichiarato di astenersi su sollecitazione della parte, i termini per la ricusazione non decorrono finché non sia resa nota la decisione che respinge l'istanza di astensione: la decorrenza parte dalla comunicazione del rigetto.
  • È essenziale documentare la data in cui la causa di incompatibilità è effettivamente conoscibile (es. comunicazione in udienza), perché la tempestività della ricusazione si valuta in rapporto a tale data.
  • La tardività della ricusazione comporta l'inammissibilità del rimedio e può comportare la condanna alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende; pertanto è strategico agire tempestivamente e acquisire prova delle comunicazioni ricevute.
  • Argomentazioni incidentali (per esempio sull'"effetto estensivo" di pronunce in favore di altri coimputati) sono valutate in relazione alla questione decisiva della tempestività; l'attenzione principale del giudice resta sulla effettiva conoscenza della causa di incompatibilità e sulle scadenze processuali.

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