Cassazione Civile, Ordinanza n. 25085/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio-amministratore)
La controversia
Un socio ha convenuto davanti al Tribunale di Genova una società a responsabilità limitata costituita nella Repubblica di San Marino, due soci e uno di essi anche quale amministratore, chiedendo in via principale l'esclusione dei soci per abuso del diritto, conflitto di interessi, condotte lesive del patrimonio sociale e gravi inadempimenti. In subordine ha chiesto l'annullamento o la nullità della deliberazione assembleare con cui uno dei soci era stato nominato amministratore, nonché lo scioglimento e la liquidazione della società e il risarcimento del danno. L'attore sosteneva che la società, pur avendo sede statutaria a San Marino, svolgesse in realtà la propria attività in Italia, dove si trovavano beni sociali, soci e asserito centro operativo e decisionale, prospettando l'esterovestizione della società e la natura meramente apparente della forma societaria. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione italiana, richiamando l'art. 35 dello statuto, che devolveva in via esclusiva all'autorità giudiziaria sammarinese le controversie tra soci e società, quelle relative al contratto sociale e quelle concernenti la responsabilità degli amministratori. Il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione articolato in sette motivi. Ha contestato, anzitutto, la validità della costituzione processuale della società per un asserito conflitto di interessi dell'amministratore e ha sostenuto che la successiva nomina del curatore speciale non avrebbe sanato l'attività processuale precedente. Ha poi dedotto che la giurisdizione italiana derivasse dalla sede effettiva, dal centro operativo e dal luogo di situazione degli immobili in Italia; ha sostenuto la nullità dell'atto costitutivo, la simulazione della società o la sua qualificazione come mera comunione di godimento; ha contestato la validità della clausola di scelta del foro straniero, ritenendola elusiva della disciplina italiana e priva della necessaria approvazione; infine ha invocato i criteri del domicilio effettivo e del centro degli interessi principali previsti dalla normativa interna ed europea.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Hanno ritenuto infondato il motivo relativo al conflitto di interessi e alla rappresentanza processuale della società, affermando che la nomina del curatore speciale ha sanato con effetti ex tunc i vizi della rappresentanza, conservando le difese e le attività processuali già compiute, inclusa l'eccezione di difetto di giurisdizione. La controparte, inoltre, non è legittimata a far valere la nullità della costituzione del rappresentante nell'interesse del soggetto rappresentato. Quanto alla sede della società, la Corte ha rilevato che non erano emersi elementi sufficienti per dimostrare che la sede effettiva o l'oggetto principale dell'attività fossero in Italia: la costituzione si era perfezionata a San Marino, lì risultavano collocate la sede statutaria, le riunioni assembleari e le decisioni gestionali, mentre la titolarità di immobili in Italia e alcune operazioni immobiliari non erano sufficienti a provare l'esterovestizione. La società doveva quindi essere considerata persona giuridica autonoma e società di capitali secondo l'ordinamento di origine, senza poter essere riqualificata come mera comunione di godimento. La clausola statutaria di attribuzione esclusiva della competenza all'autorità giudiziaria sammarinese è stata ritenuta vincolante per i soci, senza necessità di ulteriore approvazione, poiché il consenso al foro prorogato è insito nell'acquisto della partecipazione quando lo statuto è accessibile o pubblicizzato. La clausola opera anche nei confronti delle domande principali di esclusione dei soci e di risarcimento e delle domande subordinate di annullamento della delibera, scioglimento e liquidazione della società. La giurisdizione è stata valutata con riferimento all'insieme delle domande, rispettando il rapporto di subordinazione. Il ricorso è stato pertanto respinto quanto alla pretesa giurisdizione italiana, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 2.500 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
Il conflitto di interessi può giustificare la sollecitazione della nomina di un curatore speciale, ma non consente alla controparte di dedurre la nullità della costituzione del rappresentante nell'interesse del soggetto rappresentato.
La giurisdizione italiana sussiste, tra l'altro, quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia; per le società rilevano la sede effettiva e il luogo di concentrazione dell'amministrazione o dell'oggetto principale dell'attività.
Le parti possono derogare convenzionalmente alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, nei limiti previsti dalla legge.
La legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione individua l'ordinamento rilevante per determinare, ai fini italiani, natura giuridica, capacità e regime di responsabilità della società costituita all'estero.
Il luogo di situazione degli immobili sociali non attribuisce la giurisdizione italiana sulle controversie societarie quando la società estera conserva autonoma personalità giuridica e non è dimostrato che si tratti di una mera comunione di godimento.
art. 35 dello statuto sociale
La clausola devolve in via esclusiva all'autorità giudiziaria sammarinese le controversie tra soci e società, quelle relative al contratto sociale e quelle concernenti la responsabilità degli amministratori e degli altri organi sociali.
art. 94 della legge della Repubblica di San Marino n. 68/1990
Prevede la competenza esclusiva e inderogabile dell'autorità giudiziaria sammarinese per le controversie tra soci e società, tra soci come tali e in materia di responsabilità degli amministratori, sindaci e dirigenti.
art. 25 Regolamento (UE) n. 1215/2012
L'accordo attributivo di competenza giurisdizionale vincola le parti, indipendentemente dal loro domicilio, salvo che sia nullo quanto alla validità sostanziale secondo la legge dello Stato designato.
art. 24, par. 1, n. 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012
Per le controversie relative alla validità delle deliberazioni societarie e allo scioglimento delle società rileva il criterio della sede della società, nei limiti delle ipotesi espressamente contemplate.
art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003
La questione relativa alla validità della disciplina dell'arbitrato societario è rimasta assorbita, poiché nessuna parte aveva optato per il deferimento della controversia agli arbitri.
art. 68 Regolamento (UE) n. 1215/2012
Il riferimento alla Convenzione di Bruxelles deve intendersi sostituito dal riferimento al regolamento europeo vigente in materia di competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni.
art. 17 della legge della Repubblica di San Marino n. 68/1990
Secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il riconoscimento da parte dell'autorità sammarinese determinava l'acquisto della personalità giuridica delle società di capitali.
Massime di principio
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione, quando sono proposte più domande in rapporto di subordinazione, la giurisdizione deve essere esaminata con riferimento all'insieme delle azioni, preservando il nesso di subordinazione stabilito dalla parte.
- La nomina del curatore speciale per sanare un conflitto di interessi nella rappresentanza processuale della società produce effetti ex tunc sui vizi rappresentativi e conserva le difese e le attività processuali precedentemente compiute, inclusa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
- La controparte non è legittimata a far valere la nullità della costituzione processuale del rappresentante per conflitto di interessi, poiché tale facoltà spetta esclusivamente al soggetto rappresentato.
- La sede effettiva di una società estera non può essere desunta soltanto dalla residenza italiana dei soci, dalla titolarità di immobili in Italia o dal compimento di singole operazioni nel territorio italiano; occorre una dimostrazione complessiva della concentrazione in Italia dell'amministrazione o dell'oggetto principale dell'attività.
- Una società costituita all'estero, con sede effettiva non dimostrata in Italia, conserva la personalità giuridica e la qualificazione societaria riconosciute dall'ordinamento di origine e non può essere riqualificata come mera comunione di godimento sulla base della sola composizione immobiliare del patrimonio.
- La clausola statutaria che attribuisce in via esclusiva le controversie societarie al giudice straniero vincola i soci senza necessità di una separata approvazione, quando l'adesione allo statuto deriva dall'acquisto della partecipazione e lo statuto è accessibile o pubblicizzato secondo modalità idonee.
- Una clausola statutaria di scelta esclusiva del foro straniero esclude la giurisdizione italiana anche quando i soci convenuti risiedono in Italia, salvo che ne sia accertata la nullità o inefficacia.
- La clausola di foro esclusivo riferita alle controversie tra soci e società e alla responsabilità degli amministratori comprende le domande di esclusione del socio, le azioni risarcitorie connesse a violazioni del contratto sociale, le impugnazioni delle deliberazioni societarie e le domande di scioglimento e liquidazione, quando tali domande rientrano nel suo tenore sostanziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25011/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25012/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25014/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25015/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25016/2026 del 06/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →