Cassazione Penale, Sentenza n. 26088/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che, in primo grado, era stato ritenuto colpevole di estorsione aggravata e continuata; la corte d'appello ha poi riformato la decisione assolvendolo perché il fatto non sussiste. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal sostituto procuratore generale distrettuale, il quale ha denunciato mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In particolare ha sostenuto che la valutazione sulla natura del credito vantato dall'imputato sarebbe illogica, perché il giudice di primo grado non avrebbe qualificato la richiesta di adempimento come ingiusta, avendo anzi ipotizzato la falsità ideologica della fattura posta a base del procedimento monitorio poi definito transattivamente; inoltre ha dedotto che la motivazione sarebbe carente quanto alla ritenuta insussistenza della capacità intimidatoria della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e aspecifico, cumulando indistintamente i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, senza specificare puntualmente il singolo vizio per ciascun profilo censurato né richiamare in modo preciso le parti della motivazione contestate. Ha inoltre osservato che la corte d'appello aveva motivato in modo immune da vizi nel ritenere che l'imputato si fosse limitato ad attivare rimedi legali per ottenere il pagamento di spettanze non derivanti da condotte contra ius, senza tenere un comportamento minaccioso. La sentenza assolutoria è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la deduzione cumulativa e generica di più vizi senza distinta indicazione dei profili censurati rende il motivo aspecifico e quindi inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'aspecificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo e perplesso diversi vizi di motivazione senza indicare con precisione, per ciascun profilo, il vizio dedotto e la parte della motivazione censurata.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure volte a contestare la mera persuasività, adeguatezza o puntualità della motivazione, né a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze di fatto.
- In tema di estorsione, non ricorre il requisito della minaccia quando il soggetto si limiti ad azionare rimedi legali per il soddisfacimento di un credito non fondato su condotte contra ius, senza che la contestazione alleghi l'inesistenza del debito originario.
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