Cassazione Civile, Ordinanza n. 16327/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca originaria. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione una società che si è dichiarata cessionaria, in blocco e pro soluto, dei crediti della banca ai sensi dell'art. 58 TUB, affermando di essere subentrata nel credito azionato. La Corte rileva però che tale qualità non è stata dimostrata né nel giudizio di opposizione né nel giudizio di legittimità: la ricorrente non ha prodotto documenti idonei a provare che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione in blocco. Il ricorso verte quindi sulla legittimazione ad impugnare del soggetto asseritamente succeduto a titolo particolare nel credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che chi propone impugnazione come successore a titolo particolare del creditore originario deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria legittimazione, e che, in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, deve dimostrare documentalmente l'inclusione del singolo credito nell'operazione. In mancanza di tale prova, l'inammissibilità va rilevata anche d'ufficio. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La cessione in blocco dei crediti bancari richiede, per la legittimazione del cessionario che agisca in giudizio, la prova documentale dell'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione, salvo riconoscimento della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo è dovuto in misura pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Chi impugna una decisione assumendo di essere successore a titolo particolare di una parte del precedente grado deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria legittimazione processuale; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
- Nel caso di cessione in blocco di crediti bancari ai sensi dell'art. 58 TUB, il cessionario deve provare documentalmente che il credito specificamente azionato rientri nell'operazione di cessione; la mera dichiarazione di essere cessionario non basta.
- La prova della successione nel credito può non essere necessaria solo se la controparte la riconosca espressamente o implicitamente.
- La carenza di prova della legittimazione ad impugnare integra una causa di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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