Cassazione Penale, Ordinanza n. 11393/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10/05/2024, che li aveva ritenuti responsabili per i reati contestati. Dal testo dell'ordinanza non emergono i capi di imputazione specifici, ma risulta che i ricorsi erano diretti sia contro la conferma della responsabilità sia contro il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano inammissibili perché riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta, sufficiente e non illogica, oltre che perché volte a sollecitare una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le censure prospettate erano mere reiterazioni di argomenti già vagliati nei precedenti gradi e che la motivazione della sentenza impugnata sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio era adeguata, sufficiente e non manifestamente illogica. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle deduzioni difensive quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se la decisione di merito contiene un adeguato esame delle deduzioni difensive e una motivazione congrua sulla pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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