Cassazione Penale, Ordinanza n. 09662/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto d'ufficio e senza formalità la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, c.p.p., ordinando che nell'intestazione della sentenza n. 8004 del 20/02/2026, relativamente alla composizione del collegio, il cons. Ignazio Pardo debba intendersi quale componente in luogo del cons. Emanuele Cersosimo. È stata inoltre disposta la trasmissione alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un'ordinanza di correzione di errore materiale riferita alla sentenza della Corte di cassazione n. 8004 del 20/02/2026, pronunciata nei confronti di un imputato. L'errore segnalato concerneva l'intestazione della sentenza, in cui era stato indicato erroneamente un componente del collegio giudicante: risultava il cons. Emanuele Cersosimo in luogo del cons. Ignazio Pardo, come emergeva invece dal verbale di udienza e dal ruolo di udienza. La questione non attiene al merito del ricorso, ma alla mera rettifica formale della composizione del collegio.
Norme richiamate
consente la correzione d'ufficio di un mero errore materiale nella sentenza di cassazione, senza necessità di formalità procedurali.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nell'intestazione di una sentenza di cassazione, quando riguardi la mera indicazione della composizione del collegio e sia agevolmente riscontrabile dagli atti di udienza, può essere corretto d'ufficio.
- La correzione ex art. 625-bis, comma 3, c.p.p. presuppone un errore meramente materiale e non incide sul contenuto decisorio della pronuncia originaria.
- In presenza di un errore materiale evidente, la Corte può provvedere senza formalità alla rettifica e demandare alla Cancelleria le conseguenti annotazioni sull'originale dell'atto.
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